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Cenni Normativa Autotrasporto

IL TRASPORTO DI COSE SU STRADA, EFFETTUATO CON AUTOVEICOLI, RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, TRATTORI STRADALI E’ REGOLAMENTATO DA:

– Legge n. 298/74 (Istituzione dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori);  – Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 in particolare artt. Da 83 ad 88).

IN BASE A QUESTE NORMATIVE IL TRASPORTO PUO’ AVVENIRE:

 

Senza licenze, autorizzazioni, iscrizioni;

 

in conto proprio;

per conto terzi.

 

ESENZIONE ASSOLUTA DALLA DISCIPLINA DELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI

 

Non ricadono nella disciplina della Legge n. 298/74 e quindi sono esentati da licenze ed autorizzazioni:

 

– gli automezzi per il trasporto di cose delle forze armate, dei corpi armati dello Stato, VVFF, CRI, Corpo Forestale purchè muniti di particolari targhe di riconoscimento;

 

– gli autoveicoli di proprietà dell’Amministrazione dello Stato (comprese le aziende autonome), delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi purchè destinati esclusivamente al trasporto di cose per proprie esigenze interne;

 

– gli autoveicoli delle rappresentanze diplomatiche;

– gli autocarri attrezzi di qualunque tipo e tutti gli autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose (autopompe, autoinnaffiatrici),

 

– autofurgoni per il trasporto di salme;

 

– autoveicoli per trasporto pubblico di persone autorizzati anche al trasporto di effetti postali;

 

autovetture e motocarrozzette ad uso privato;

 

motocarri.

 

 

 

 

 

 

ESENZIONE PARZIALE DALLA DISCIPLINA DELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI

 

Le disposizioni della legge n. 298/74 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t; pertanto tali veicoli sono esenti da licenze o autorizzazioni (sono esclusi i veicoli di tale tipologia per conto terzi per i quali successivamente con la Legge n. 454/97 è stato reintrodotto l’obbligo di iscrizione all’Albo autotrasportatori).

AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

 

E’ il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie.

Perché si configuri tale tipologia di trasporto devono sussistere tutte le seguenti condizioni:

il trasporto non deve costituire l’attività prevalente del soggetto, ma deve essere complementare all’attività svolta (es. impresa edile che trasporta i propri attrezzi e materiali);

 

– le merci trasportate devono essere di proprietà di che effettua il trasporto o da questi prodotte, vendute, tenute in deposito o custodia, ecc….

 

il trasporto deve essere effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing.

– il veicolo deve essere condotto dal proprietario o da un suo dipendente.

Quando manca una sola delle suddette condizioni, si configura non più attività di trasporto in conto proprio ma per conto di terzi.

 

Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico:

 

inferiore o uguale a 6 t l’immatricolazione è libera e non occorre nessuna licenza;

 

superiore a 6 t per l’immatricolazione occorre munirsi di licenza di trasporto di cose in conto proprio.

 

 

CARATTERISTICHE DELLA LICENZA DI TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

 

La licenza per il trasporto in conto proprio:

 

è nominativa (se il veicolo viene venduto occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario);

 

è rilasciata per singolo veicolo;

– non ha scadenza (finchè il veicolo rimane intestato al soggetto titolare della licenza);

 

è rilasciata dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio;

 

– contiene tutte le indicazioni relative al veicolo, titolare, cose o classi di cose trasportabili;

 

– è stampata su carta intestata dell’Amministrazione Provinciale che la rilascia a firma del funzionario preposto.

IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO

 

Per l’immatricolazione di un veicolo (di massa complessiva a pieno carico superiore a 6t) e per il rilascio della relativa carta di circolazione, occorre presentare la licenza per il trasporto di cose in conto proprio e la domanda agli Uffici della Motorizzazione Civile.

 

Gli estremi della licenza di trasporto in C/P sono annotati sulla carta di circolazione.

 

La licenza di trasporto in C/P deve accompagnare la carta di circolazione di cui costituisce parte integrante.

 

Per gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 t è previsto che si rinnovi l’immatricolazione – con il ritiro della carta di circolazione e delle targhe – in tutti quei casi in cui si verifichi la separazione tra la licenza ed il relativo veicolo (Es. il titolare della licenza non abbia più la disponibilità del veicolo su cui essa insisteva).

 

Questa separazione può verificarsi nei seguenti casi:

 

– il veicolo è venduto o trasferito ad altri;

 

– vi sia da parte del titolare la sostituzione del veicolo originariamente autorizzato, che permanga nella sua disponibilità;

 

– la licenza di trasporto in C/P (congiuntamente o meno alla carta di circolazione) vada distrutta o smarrita.

 

 

ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI

 

Tutti coloro che intendono effettuare professionalmente trasporti di merci su strada per conto di terzi debbono essere iscritti all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, dimostrando il possesso di determinati requisiti.

 

L’Albo Nazionale degli degli autotrasportatori è formato dall’insieme degli albi provinciali; questi fino al 31/12/2001 erano gestiti dai Comitati provinciali e regionali.

 

I Comitati provinciali hanno perduto gran parte delle loro attribuzioni a seguito del passaggio alle Province della tenuta degli Albi (avvenuta dal 1/01/2002).

 

Il D. Lgs. N. 284/2005 ha soppresso i Comitati provinciali ed assegnato nuovi compiti ai Comitati regionali.

 

ORGANI DI AUTOGOVERNO E CONTROLLO DELL’ALBO AUTOTRASPORTATORI

 

Sono i seguenti:  Comitato centrale e Comitati regionali.

 

Il comitato centrale Albo autotrasportatori è costituito presso il Ministero dei Trasporti, opera in condizioni di autonomia pur essendo sotto la vigilanza di questo Ministero.

 

Ha sede in Roma presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (DTT) ed è organo collegiale di controllo, gestione e coordinamento dell’Albo.

ISCRIZIONE ALL’ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI

 

Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio devono iscriversi all’Albo degli autotrasportatori.

In relazione alla tipologia del parco veicolare, sono soggette all’iscrizione le imprese che  esercitano l’attività con questi autoveicoli:

 

–          autoveicoli per trasporto promiscuo

–          autocarri

–          trattori stradali

–          autoveicoli per trasporti specifici

–          autotreni

–          autoarticolati

–          mezzi d’opera

 

Sono esentati dall’iscrizione le imprese che esercitano l’attività dell’autotrasporto esclusivamente con motocarri ed in generale con motoveicoli.

 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI COSE PER CONTO TERZI

 

Le imprese che intendono iscriversi all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi debbono dimostrare il possesso di tre requisiti fondamentali:

 

–          idoneità morale (onorabilità)

–          capacità professionale (professionalità)

–          capacità finanziaria

Sono previste a seconda dei casi, varie esenzioni dalla dimostrazione della capacità finanziaria e della capacità professionale; mentre il requisito dell’onorabilità va sempre dimostrato.

Questo requisito consiste nel:

 

– non avere riportato condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione, un’arte o l’incapacità di esercitare funzioni direttive presso imprese;

 

– non avere in corso procedura di fallimento, né aver subito procedure fallimentari.

 

Il requisito dell’onorabilità deve essere posseduto dai seguenti soggetti:

 

–          titolare dell’impresa

 

–          dalla persona che dirige effettivamente e continuamente l’attività di trasporto dell’impresa (il preposto);

 

–          i soci nelle società di persone;

 

–          amministratori delle società, comprese le aziende speciali ed i consorzi.

 

 

Il requisito della capacità professionale (professionalità) viene dimostrato mediante l’attestato di capacità professionale, che si ottiene col superamento di un esame.

 

Questo requisito deve essere posseduto dal preposto, che è il soggetto che dirige l’attività di trasporto nell’impresa, che deve prestare la propria funzione in maniera permanente ed effettiva.

 

 

Il requisito della capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie per assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’impresa.

 

Per accertare tale capacità si valutano:

 

–          il bilancio

–          i fondi, le disponibilità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti

–          tutte le attività

–          il capitale d’esercizio.

 

In alternativa a quanto sopra, le imprese di nuova costituzione possono produrre un’attestazione rilasciata da istituti bancari o istituti finanziari.

 

 

DOCUMENTI DEL CONDUCENTE DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI

Tali conducenti devono dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di autotrasporto mediante esibizione di idonea documentazione.

 

Ad esempio i lavoratori subordinati devono esibire originale o copia del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio paga.

 

In alternativa il conducente potrà fornire, al momento dell’accertamento, una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, osservando tutte le disposizioni di cui al DPR 445/2000.

 

In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all’impresa locataria.

 

 

TIPOLOGIE DI TRASPORTO PER CONTO TERZI

 

Secondo il CDS le tipologie di servizi rientranti nel conto terzi sono:

 

– locazione senza conducente: il locatore dietro corrispettivo mette a disposizione del locatario un veicolo, per le esigenze di questi;

 

servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone: nel primo caso il viaggiatore fa specifica richiesta al vettore, nelle sede di questi, per una prestazione a tempo e/o a viaggio.    Mentre nel secondo caso, dei taxi, lo stazionamento avviene in luogo pubblico ed il corrispettivo è fissato dall’amministrazione comunale che ha rilasciato la licenza.

 

servizio di linea per trasporto di persone: il servizio si svolge su una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati ed è offerto al pubblico dietro compenso;

 

servizio di trasporto di cose per conto di terzi: è un servizio di trasporto ordinato dal mittente che  l’impresa si obbliga ad effettuare dietro corrispettivo;

 

servizio di linea per trasporto di cose: è un servizio prestato a chiunque lo richieda ed effettuato su percorsi fissi e ad orari predeterminati, dietro corrispettivo fissato da tariffe, con stazionamento in località prestabilite per la consegna e la resa della merce;

 

– servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi: servizio istituito dal comune per le esigenze locali.

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI

 

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

 

violazioni al CDS (limiti di velocità, documentazione di viaggio, cronotachigrafo, ec…);

 

– violazioni clausole dei contratti di lavoro;

– mancata comunicazione di ogni fatto che comporti il venir meno dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale;

 

– mancata comunicazione di variazioni (modifica della struttura aziendale, acquisto di nuovi veicoli, alienazione di veicoli) all’iscrizione all’Albo (che devono pervenire entro 30 gg all’Amministrazione Provinciale nelle regioni a statuto ordinario, o al Comitato provinciale nelle regioni a statuto speciale).

 

 

 

TIPOLOGIA DI SANZIONI DISCIPLINARI

 

Le sanzioni disciplinari previste sono le seguenti:

 

–          ammonimento nei casi meno gravi;

–          censura nei casi di maggiore gravità;

–          sospensione dall’Albo da uno a sei mesi per i casi di particolare gravità oppure in caso di precedente ammonimento o censura;

–          radiazione dall’Albo nel caso di reiterate gravi violazioni.

 

 

 

 

 

 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

 

Le violazioni degli obblighi di comunicazione alla Provincia (nelle regioni a statuto ordinario) o ai Comitati provinciali per  l’Albo (nelle regioni a statuto speciale), previsti in caso di perdita dei requisiti dell’onorabilità, della capacità professionale e finanziaria, sono assoggettate oltre che alle sanzioni disciplinari viste in precedenza, anche a sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Queste sanzioni pecuniarie si applicano anche nel caso in cui il titolare dell’impresa di trasporto non effettui, entro 30 giorni, le seguenti comunicazioni:

 

–  modifica della struttura aziendale che abbia effetto sull’iscrizione o sull’abilitazione;

 

– acquisti di nuovi veicoli e nuovi mezzi tecnici di esercizio;

 

– alienazioni di veicoli e mezzi tecnici di proprietà o detenuti.

 

 

 

CANCELLAZIONE DALL’ALBO

 

L’impresa di trasporto è cancellata dall’Albo nei seguenti casi:

 

– su richiesta della stessa impresa di trasporto;

 

– quando l’attività è di fatto cessata;

 

– dopo la sospensione dall’Albo l’attività non è stata ripresa;

 

– l’impresa è stata liquidata;

 

– è venuto meno uno dei requisiti essenziali per l’iscrizione (onorabilità, capacità professionale e finanziaria).

 

 

 

PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

 

Le sanzioni disciplinari sono decise ed attuate dall’Amministrazione provinciale (nelle regioni a statuto ordinario) oppure dai comitati provinciali per l’Albo (nelle regioni a statuto speciale), previa comunicazione all’iscritto dei fatti da valutare; a cui vengono assegnati trenta giorni per la presentazione di spiegazioni.

 

Nello stesso termine l’iscritto viene sentito personalmente o tramite il proprio legale o un rappresentante se ne fa richiesta.

 

Espletate le procedure, la provincia oppure i comitati provinciali per l’Albo, decideranno l’adozione di un eventuale provvedimento sanzionatorio; questo verrà notificato all’interessato e comunicato al comitato centrale.

Contro i provvedimenti sanzionatori si può far ricorso al TAR o al Capo dello Stato.

 

In caso di cancellazione, radiazione e sospensione, l’ufficio trasporti della provincia oppure i comitati provinciali, comunicheranno -per consentire ulteriori adempimenti- l’adozione dei provvedimenti a:

 

–          Ufficio Motorizzazione civile

–          Registro delle Imprese

–          Associazioni locali di categoria

 

Le imprese cancellate dall’Albo possono ottenere la reiscrizione purchè dimostrino nuovamente il possesso dei requisiti necessari; mentre le imprese radiate non possono essere riscritte prima che siano trascorsi due anni.

 

 

TRASPORTO SU STRADA DEI RIFIUTI PERICOLOSI

 

Trattando del trasporto dei rifiuti pericolosi occorre far riferimento alle seguenti normative:

 

D.Lgs. n. 152/2006 che si occupa -tra l’altro- della gestione dei rifiuti di cui il trasporto costituisce uno degli aspetti più problematici, questo deve essere condotto in modo da assicurare la tutela della salute ed il rispetto per l’ambiente;

 

Normativa ADR (acronimo di Accord Dangereuses Route cioè Accordo europeo relativo ai trasporti di merci pericolose su strada), che è applicabile quando il materiale trasportato (si tratti o meno di un rifiuto) rientra nella classificazione di merce pericolosa; si tratta di una normativa tecnica che riguarda le caratteristiche dei veicoli e le modalità di trasporto, volta a realizzare modalità di trasporto adeguate alla pericolosità del materiale trasportato.

Va precisato che i criteri di classificazione di un rifiuto (pericoloso o non pericoloso) possono essere notevolmente diversi da quelli adottati ai fini del trasporto, pertanto può accadere che un rifiuto classificato come pericoloso ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 non lo sia per la Normativa ADR e viceversa.

 

Come noto, ad eccezione dei rifiuti domestici, sono classificati pericolosi tutti i rifiuti che nel nuovo Elenco europeo dei rifiuti sono contrassegnati da un asterisco.

Questo nuovo elenco, operativo dal 1° gennaio 2002, è riportato come allegato D al D. Lgs. n. 152/2006.

 

DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

 

E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G al D.Lgs. n. 152/2006, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in nessuna operazione e neanche nella fase del trasporto (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).

 

La miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata dalla regione o dalla provincia delegata, qualora siano rispettate le condizioni generali di tutela e sicurezza pubblica ed ambientale fissate dall’art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 ed al fine di rendere più sicuro il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.

 

Chiunque violi il divieto di miscelazione è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile.  

ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER EFETTUARE IL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

 

Per esercitare l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi è necessaria l’iscrizione all’Albo gestori ambientali; tale iscrizione che deve essere rinnovata ogni cinque anni è subordinata alla dimostrazione di capacità tecniche e finanziarie.

 

Il DM n. 406/98 ha inquadrato le attività di trasporto dei rifiuti pericolosi, soggette ad iscrizione, nelle seguenti categorie:

 

– categoria 1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;

 

– categoria 3: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, avviati al recupero in modo effettivo ed

oggettivo;

 

 

– categoria 5: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.

 

 

Inoltre il D.Lgs. n. 152/2006 ha disposto l’iscrizione semplificata all’Albo delle imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché delle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 Kg al giorno o 30 litri al giorno.

 

Per tale iscrizione all’Albo non è richiesta la presentazione delle garanzie finanziarie e neppure va dimostrata la capacità finanziaria e tecnica; di conseguenza non vi è l’obbligo di nomina del Responsabile tecnico.

 

L’iscrizione prevede la corresponsione di un diritto annuale di iscrizione di 50 Euro.

 

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione; questo è redatto in 4 copie e deve essere conservato per 5 anni.

 

Nel formulario è richiesto se il rifiuto rientra nella disciplina ADR; se vi rientra deve essere accompagnato dal documento ADR.

I trasportatori di rifiuti sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, con le informazioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti trasportati; il registro contiene i dati necessari alla comunicazione annuale dei rifiuti (MUD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETICHETTATURA DEI VEICOLI E DEGLI IMBALLAGGI  DURANTE IL TRASPORTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

 

 

La Deliberazione del Comitato interministeriale del 27/07/1984, ha stabilito che sui contenitori dei rifiuti pericolosi e sui veicoli che li trasportano devono apporsi delle etichette di identificazione.

 

In particolare:

 

sui mezzi di trasporto, sulla parte posteriore destra, va disposta una targa di metallo di lato 40 cm a fondo giallo con riportata la lettera R di colore nero;

 

 

sui colli, va disposta una etichetta di dimensioni 15×15 cm a fondo giallo con riportata la lettere R di colore nero.

 

 

Se i rifiuti da trasportare sono classificati come merci pericolose e ricadono pertanto nella normativa ADR, oltre alle suddette etichette va apposta l’etichettatura prevista dalle norme ADR.

 

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

 

Ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, l’elenco dei rifiuti pericolosi tiene conto dell’origine e della loro composizione ed eventualmente di valori limite di concentrazione ed i rifiuti devono avere almeno una delle caratteristiche di pericolo elencate di seguito (e riportate nell’allegato I al D.Lgs. n. 152/2006):

 

 

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 “Esplosivo”

Sostanze o preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene

H2 “Comburente”

Sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica

H3–A “Facilmente        infiammabile”

Sostanze e preparati:

  • Liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C;
  • Liquidi che a contatto con l’aria a temp. Ambiente possono autonomamente riscaldarsi o infiammarsi;
  • Solidi che possono facilmente infiammarsi;
  • Gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale;
  • Gassosi che a contatto con l’acqua o l’aria umida , sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.

 

H3-B “Infiammabile”

Sostanze e preparati liquidi, il cui punto di infiammabilità varia tra 21 °C e 55° C

H4  “Irritante”

Sostanze e preparati non corrosivi, il cui contatto con la pelle e le mucose può provocare reazione infiammatoria

H5 “Nocivo”

Sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi limitati per la salute

H6 “Tossico”

Sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici per la salute ed anche la morte

H7 “Cancerogeno”

Sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza

H8 “Corrosivo”

Sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi,  possono esercitare azione distruttiva

H9 “Infetto”

Sostanze contenenti microrganismi capaci di causare malattie nell’uomo o in altri organismi viventi

H10 “Teratogeno”

Sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza

H11 “Mutageno”

Sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza

H12

Sostanze o preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico

H13

Sostanze o preparati suscettibili di originare in qualche modo un’altra sostanza avente una delle caratteristiche sopra elencate

H14 “Ecotossico”

Sostanze o preparati che presentano o possono presentare rischi per l’ambiente

 

 

Con la pubblicazione di successive decisioni della Commissione e del Consiglio europeo (2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE) sono state introdotte novità sulle modalità di classificazione dei rifiuti pericolosi.

 

In particolare i rifiuti sono classificati pericolosi se presentano una o più caratteristiche della tabella precedente (allegato III alla direttiva 91/689/CE) e una o più delle seguenti caratteristiche (con riferimento ai codici da H3 ad H8, H10 e H11):

 

Punto di infiammabilità

­­Min. O = a 55°C

Una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale

Magg. O = 0,1 %

Una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale

Magg. O = 3 %

Una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale

Magg. O = 25 %

Una o più sostanze corrosive classificare come R35 in concentrazione totale

Magg. O = 1 %

Una o più sostanze corrosive classificare come R34 in concentrazione totale

Magg. O = 5 %

Una o più sostanze irritanti classificare come R41 in concentrazione totale

Magg. O = 10 %

Una o più sostanze irritanti classificare come R36, R37 e R38 in concentrazione totale

Magg. O = 20 %

Una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione

Magg. O = 0,1 %

Una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione

Magg. O = 1 %

Una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione

Magg. O = 0,5 %

Una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione

Magg. O = 5 %

Una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione

Magg. O = 0,1 %

Una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione

Magg. O = 1 %

 

R34, R35, ecc.. sono le cosiddette Frasi di rischio

 

 

Per i rifiuti identificati come pericolosi in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose, è necessario effettuare una caratterizzazione chimica finalizzata a determinare le concentrazioni di tali sostanze pericolose; solo se tali concentrazioni superano i valori limite i rifiuti sono effettivamente pericolosi ( ciò vale per le caratteristiche da H3 ad H8, H10 e H11, per le rimanenti voci H1, H2, H9, ecc..le concentrazioni delle sostanze non si prendono in considerazione).

Dunque per stabilire se un rifiuto è pericoloso e per assegnare le caratteristiche di pericolo (i codici H…) è necessario conoscere la natura qualitativa delle sostanze in esso contenute, la loro classificazione e la concentrazione con cui sono presenti.

 

 

 

 

 

ATTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO AI RIFIUTI (CODICI H….)

 

Si è già sottolineato che l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti richiede degli accertamenti analitici; qualora tali accertamenti comportino costi non sostenibili in relazione alle spese di trasporto, si suggerisce di assegnare le caratteristiche di pericolo già definite dagli abrogati allegati D ed E al D.M. n. 145/98.

 

Infatti, basandosi ancora la nuova classificazione dei rifiuti pericolosi prevalentemente sull’origine del rifiuto, si ritiene che sia tutt’ora valida la base scientifica degli allegati abrogati (D ed E al D.M. n. 145/98).

 

Anche la normativa ADR, qualora gli accertamenti analitici necessari per l’assegnazione di una materia ad una classe di pericolo non siano sostenibili in relazione alle spese di trasporto, prevede che la materia debba essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI IN RELAZIONE AI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI (D.Lgs. n. 334/99)

 

E’ importante la corretta classificazione di un rifiuto, perché da questa poi discendono tutte le metodologie gestionali: dalla modalità di trasporto, a quella di trattamento, recupero e smaltimento.

 

Vi è inoltre anche un altro aspetto gestionale: la valutazione del rischio di incidente rilevante connesso con determinate sostanze pericolose, come stabilito dal D. Lgs. n. 334/99.

 

Tale decreto si applica agli stabilimenti  in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguale o superiore a quelle riportate nel suo allegato I.

 

 

 

NORMATIVA TECNICA DELL’ADR

 

L’ADR definisce i rifiuti come “materie, soluzioni, miscele od oggetti che non possono essere utilizzati tal quali ma che sono trasportati per essere trattati, smaltiti in discarica o eliminati mediante incenerimento o con altro metodo”.

Le differenze tra la normativa ADR e la legislazione sui rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006) non sono limitate alle definizioni, ma riguardano anche i criteri di classificazione.

 

Ai fini della classificazione delle merci pericolose e dei rifiuti pericolosi, diversi sono infatti i criteri di determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche.

 

A tal riguardo va precisato che non è sufficiente che un rifiuto sia classificato come pericoloso ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 (la principale normativa sui rifiuti), per rientrare automaticamente nel campo di applicazione della normativa ADR; come pure un rifiuto classificato non pericoloso ai sensi della normativa sui rifiuti, può risultare sottoposto alle prescrizioni dell’ADR.

 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI AI FINI ADR

 

I rifiuti si caratterizzano per essere generalmente una miscela di più sostanze, che dal punto di vista del’ADR sono merci con più caratteristiche di pericolo che vengono assegnate alla classe più appropriata sulla base di determinazioni analitiche.

 

Se tali determinazioni analitiche comportano costi spropositati in relazione alle spese di trasporto, i rifiuti si classificano nella classe del componente che presenta il rischio più elevato (la sostanza pericolosa prevalente).

 

L’identificazione della sostanza pericolosa prevalente nel rifiuto e quindi la sua attribuzione ad una classe ADR si effettua mediante il formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti (in caso di dubbi sulla reale composizione del rifiuto è consigliabile il prelievo di campioni e la loro analisi chimica).

 

I rifiuti pericolosi sono così di fatto ricondotti alla sostanza prevalente indicata nel documento di trasporto (questo deve essere sempre presente e non sostituisce il formulario e neppure vi si identifica).

 

 

 

Le merci pericolose sono raggruppate in classi, in relazione alle loro proprietà ed al tipo di pericolo che presentano.

 

 

LE CLASSI DELLE MERCI PERICOLOSE

Classe 1

Materie ed oggetti esplosivi

Classe 2

Gas

Classe 3

Liquidi infiammabili

Classe 4.1

Solidi infiammabili, sostanze autoreattive ed esplosivi solidi neutralizzati

Classe 4.2

Sostanze soggette a combustione spontanea

Classe 4.3

Sostanze che a contatto con acqua sviluppano gas infiammabili

Classe 5.1

Sostanze ossidanti (comburenti)

Classe 5.2

Perossidi organici

Classe 6.1

Sostanze tossiche

Classe 6.2

Sostanze infettive

Classe 7

Materiali radioattivi

Classe 8

Materie corrosive

Classe 9

Materie ed oggetti pericolosi diversi



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