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Pillole di IRPEF…che vada giù bene..

L’IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche, è disciplinata in un testo unico detto TUIR.

L’IRPEF è un’imposta:

  • Personale: perché tiene in considerazione tutta la situazione economica del contribuente;
  • Generale: perché colpisce tutti i redditi della persona;
  • Progressiva: in quanto sono previste aliquote crescenti all’aumentare della base imponibile-

Presupposto dell’imposta, in base all’art. 1 TUIR, è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie previste all’art. 6.

L’art. 1 non delinea una nozione generale di reddito, ma definisce una serie di redditi tassabili, precisando che gli elementi costitutivi del presupposto d’imposta sono:

  • Il possesso di redditi;
  • La circostanza che detto reddito possa manifestarsi sotto forma di denaro o di bene e servizi;
  • L’appartenenza dello stesso ad una delle categorie di cui al’art. 6.

I soggetti passivi del tributo sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (art. 2 TUIR).

L’imposta si applica:

  • Per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, su tutti i redditi posseduti;
  • Per le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, sui soli redditi prodotti nello Stato.

Ad avere rilevanza, non è la cittadinanza, bensì la residenza. Si considerano residenti, coloro che per la maggior parte del periodo d’imposta: 1) sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente; 2) hanno il domicilio in Italia; 3) hanno la residenza nel territorio dello Stato. Sono considerati residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali) ex art. 2 c. 2 bis.

L’imposta si applica, ex art. 3, sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili, nonché dalle deduzioni; per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

A norma dell’art. 8 TUIR, il reddito complessivo annuo è dato dalla somma dei redditi netti di ogni categoria diminuita dalle perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Per l’applicazione dell’IRPEF i redditi vengono distinti nelle seguenti categorie (art. 6 c. 1 TUIR):

  • Redditi d’impresa;
  • Redditi fondiari;
  • Redditi di capitale
  • Redditi di lavoro dipendente;
  • Redditi di lavoro autonomo;
  • Redditi diversi.

REDDITO D’IMPRESA

Il reddito d’impresa è quello che deriva dall’esercizio professionale ed abituale, anche se non esclusivo, di un’attività commerciale (art. 55 TUIR). Tale definizione è più ampia di quella civilistica. Per “esercizio d’impresa commerciale” si intende anche l’esercizio delle seguenti attività commerciali anche se non organizzate in forma di impresa:

  • Attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
  • Attività intermediarie nella circolazione di beni;
  • Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • Attività bancarie o assicurative;
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, attualmente si fa riferimento alle norme che disciplinano l’IRES, le quali regolano la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti  e anche delle imprese individuali e delle società di persone. A queste ultime si rende applicabile l’art. 83 TUIR, in base al quale il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alle perdite risultanti dal conto economico relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta le variazioni in aumento o diminuzioni operate in seguito all’applicazione dei criteri fiscali.

Per il criterio di derivazione (art. 83), dobbiamo applicare delle variazioni in relazione ai singoli elementi che concorrono a determinare il reddito di esercizio secondo le disposizioni del TUIR.

Il reddito complessivo è dato dalla combinazione di tre elementi:

1) entrate;

2) uscite;

3) rimanenze.

Parliamo delle entrate: non si parla genericamente di ricavi, perché sono una particolare categoria di entrate. Nel nostro ordinamento tributario abbiamo le seguenti entrate: 1) ricavi; 2) plus valenze patrimoniali; 3) sopravvenienze attive; 4) dividendi; 5) proventi immobiliari.
1) I ricavi: sono le entrate che derivano dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa. Ad es. i ricavi in una autorimessa sono il prezzo dei veicoli venduti. L’impresa ha tre tipi di beni: 1) beni-merce; 2) beni non merce che sono strumentali o meramente patrimoniali (e possono essere tali per natura o per destinazione). I ricavi attengono alla cessione dei beni merce, oppure, i proventi dei servizi forniti dall’impresa, se questa ha ad oggetto servizi.
2) Le plus valenze: attengono ai beni non merce. Tutti acquisiscono una rilevanza ai fini reddituali. Quando il bene esce dal circuito imprenditoriale, assumono una rilevanza ai fini reddituali, producono una plus valenza o una minus valenza. È l’aumento di valore o la diminuzione di valore che il bene subisce nel tempo. Le plus valenze possono derivare da varie ipotesi: ma quella principale è quando vendo un bene strumentale. La plus valenza si determina, secondo l’art. 86, nel caso di vendita: si deve fare la differenza tra il prezzo di vendita e il costo storico.
Nel corso del tempo si avrà una diminuzione del valore del bene (ammortamento: si sottrae già dal reddito di esercizio per ogni anno), si deve tener conto del costo del bene non ammortizzato perché quelle quote sono state già portate in riduzione (quindi non si utilizza il costo storico).
La plus valenza è rappresentata dalla differenza tra prezzo di vendita e costo non ammortizzato: valore patrimoniale del bene dopo 3 anni (costo storico -3 anni di ammortamento = valore residuo del bene). Le componenti positive del reddito quindi sono le plus valenze.
Le plus valenze relative alle partecipazioni: alle azioni possedute in altre società e alle partecipazioni di altro tipo in altre società: questo discorso si lega a quello relativo alla tassazione dei dividenti, l’art. 89 (legato all’art. 87): si riferiscono a quella particolare categoria di beni rappresentati dalle partecipazioni nelle società: azioni o quote.

3) Dividendi: Le partecipazioni della società figlia in caso di dividendi (periodici), verranno ridistribuite. Oppure possono creare delle plusvalenze in caso di cessione. Sono due categorie di reddito. Per entrambe si pone un problema della doppia imposizione: perché quando parliamo di redditi prodotti in forma societaria, parliamo di redditi che andranno ad essere distribuiti ad un socio persona fisica. L’imposta sui redditi della società nei paesi anglosassoni si definisce come una tassa sui profitti anticipata: si tassa un reddito che prima o poi finirà al socio. Se per ognuno di questi passaggi vado ad applicare un sistema di tassazione ordinaria, finisco per colpire il medesimo reddito da parte di più soggetti (prima nei confronti della società e poi del singolo soggetto). Non ci sarebbe più una convenienza a partecipare in forma societaria. Bisogna quindi evitare il fenomeno della doppia imposizione economica.

I sistemi per evitare la doppia imposizione economica sono: 1) criterio della trasparenza (per le società di persone); 2) sistema del credito di imposta (in vigore per i residenti fino al 2003, per i non residenti non era possibile fruire del credito); 3) criterio della PECS (esenzione dai redditi di partecipazione). È un criterio che vale per la società, che non include nel proprio imponibile i redditi di partecipazione. Se vengono distribuite da una società figlia i dividendi, questo non concorre alla formazione del reddito della società madre. Non è una esclusione totale, bensì è una esclusione al 95%, questo perché la società che percepisce i redditi di partecipazione avrà delle spese per la gestione di queste partecipazioni (ad es. una banca). La fruizione di un utile è comunque bilanciata dal sostenimento dei costi che sono deducibili, per evitare che ci possano essere degli squilibri, si prevede che ci sia un minimo di tassazione dei dividendi.

Art. 27 d.p.r. 600/1973: i redditi di partecipazione delle persone sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%.
4) Le sopravvenienze attive: le disposizioni tra l’art. 95 e 108 disciplinano specifiche categorie di costi. Profilo degli ammortamenti: le quote di ammortamento sono definite attraverso un apposito decreto ministeriale, che ci dice la percentuale di ammortamento. Dobbiamo ricalcolare gli ammortamenti, comparare il dato con quello contenuto del bilancio civilistico e poi calcolare la variazione.

5) Le rimanenze: L’impresa deve tenere un registro nel quale indica i beni in giacenza. Questo elenco viene valutato con vari criteri. L’impresa a fine esercizio deve contabilizzare il valore delle rimanenze finali. Come incidono le differenze tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali: concorrono a formare il reddito dell’esercizio. In sostanza, le esistenze finali costituiranno un elemento positivo di reddito. Le esistenze iniziali costituiranno un elemento negativo. La ratio è quella di far corrispondere i costi ai ricavi.

La determinazione del reddito d’impresa fa leva su alcune fondamentali regole tecniche (art. 109 TUIR):

1) principio di cassa: si contabilizza il reddito quando avviene il pagamento, e si applica per i redditi di lavoro autonomo.
2) principio di competenza: si contabilizza il reddito quando sorge il diritto ad ottenere il pagamento o a pagare una determinata somma, è un criterio giuridico che guarda al momento genetico dell’obbligazione, salvo dei casi particolari disciplinati dalla legge, le eccezioni ci sono e bisogna trovarle. Ad es: l’art. 99 TUIR. In via generale si applica il criterio di competenza, per i redditi di impresa.

I criteri per stabilire quando sorge una obbligazione? Art. 109 co. 2 TUIR: “a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo d’imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito”.
Queste regole presuppongono che l’obbligazione sia definita. Se non c’è una certezza, bisogna attendere il momento in cui il debito o credito diviene certo, esigibile, quando subentrano i requisiti della determinatezza.

3) criterio dell’inerenza: riguarda i costi che sono inerenti all’attività di impresa, se servono per produrre reddito. Se invece non incidono sull’attività di impresa, allora non sono deducibili. Se un imprenditore organizza un pranzo di lavoro, è una spesa deducibile.

4) imputazione a conto economico: espressione del principio di derivazione (secondo il professore). Si possono dedurre solo se li ho fatti passare attraverso il conto economico. Caso in cui i costi sono certi e attengono a redditi non dichiarati: nel momento in cui l’amministrazione si accorge che ho dei ricavi non dichiarati, mi devono riconoscere anche i costi relativi, anche se non dichiarati. È un accertamento che riguarda il reddito e non il ricavo, altrimenti si andrebbe contro il principio di capacità contributiva.

REDDITI FONDIARI

Sono fondiari i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano (art. 25 TUIR).

Terreni e fabbricati producono redditi fondiari solo se sono suscettibili di produrre reddito autonomo: in diverse ipotesi costituiscono componenti di altro apparato produttivo e concorrono alla determinazione di un reddito di diversa natura (spesso reddito d’impresa).

I redditi fondiari si dividono in:

  • Redditi agrari
  • Redditi da fabbricati.

Derivano dalla proprietà/possesso di beni immobili. C’è un tipo di reddito che deriva dal semplice fatto di possedere (essere il dominus) di un terreno e un altro reddito – il reddito agrario – che deriva dall’attività di produzione.
Qual è l’elemento unificante di questa categoria? Tutti questi redditi, anche se non esclusivamente, si determinano sulla base dei dati catastali.

Per ogni immobili se ne definisce la classe, la categoria, la rendita e dunque una serie di elementi che sono standardizzati e danno un risultato di larga massima. Dunque, attraverso il catasto raggiungiamo un dato presuntivo della redditività di quell’immobile e la tassazione avviene sulla base di questi dati presuntivi che sono anche obiettivi e oggettivi.

  1. il reddito agrario (art. 32-35 TUIR) è costituito dalla parte di reddito medio ordinario imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole svolte su di esso. Sono considerate attività agricole:
  2. la coltivazione del terreno e la silvicoltura;
  3. l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
  4. la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
  5. l’acquacoltura in acqua dolci o salmastre;
  6. la produzioni di energia elettrica attraverso biocombustibili agro-forestali.

Si discute se, una volta superato il limite per il reddito agrario diventa tutto reddito d’impresa o solo l’eccedenza: è discutibile (forse quest’ultima soluzione è la più equa).
Per quanto riguarda gli immobili, anche lì ci si basa sulla rendita catastale, a meno che il reddito effettivo, derivante dalla locazione dell’immobile ridotto del 5% (c’è la riduzione come deduzione per le spese di manutenzione dell’immobile), supera la rendita catastale, allora ci si deve riferire al dato più elevato tra la rendita catastale e la rendita effettiva (o meglio, il 95% della rendita effettiva che è data dal canone di locazione). Questo reddito viene imputato indipendentemente dalla percezione, dunque si presume che questo reddito venga percepito; solo in questo caso si deve dimostrare ad es. che c’è una procedura di sfratto perché l’inquilino è moroso e allora si può escludere dalla tassazione quei canoni che non saranno mai riscossi per via della morosità.

Se si verificano perdite, a causa di mancata coltivazione o di eventi naturali, il reddito agrario non concorre a formare il reddito del possessore o dell’affittuario, perché è ritenuto inesistente (art. 35 TUIR).

  • Il reddito fondiario ( art. 36-43 TUIR) è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana ( di cui, ovviamente, il contribuente abbia il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale). Sono considerate unità immobiliari urbane “i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo” e anche le loro pertinenze. Titolare del reddito dei fabbricati è il proprietario dell’immobile, l’usufruttuario o colui che vanta un diritto di uso dell’abitazione; non è invece, ritenuto titolare di redditi di fabbricati, il locatario in caso di sublocazione, in quanto i compensi percetti sono classificabili tra i redditi diversi.

A proposito dei redditi dei fabbricati, è stato introdotto il sistema della cedolare secca dal 1991. È un regime opzionale: il contribuente può sottoporre a tassazione il reddito nelle forme ordinarie, sommandolo ai redditi delle altre categorie, applicando alla fine le aliquote progressive che conosce. Altrimenti, se è più conveniente, può scegliere un altro regime e cioè pagare il 21% del 100% del canone. C’è un contratto “a canone concordato”, in cui il canone viene concordato grazie a delle tabelle, a favore dei meno abbienti, per questi la cedolare secca è ridotta al 10%.

I criteri di determinazione del reddito dei fabbricati variano a seconda che si tratti di unità abitative costituenti abitazione principali, unità abitative locate e non locate:

  • Per le unità adibite ad abitazione principale e le loro pertinenze, il comma 3 bis dell’art. 10 TUIR, prevede la deduzione dal reddito complessivo della relativa rendita rapportata alla quota e al periodo di possesso nell’anno, per cui esse non vanno di fatto ad incrementare la base imponibile dell’imposta. Ricordiamo che per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente la persona fisica che la possiede o i suoi familiari;
  • Per le unità locate, il reddito è costituito dal canone di locazione ridotto al 5% se tale importo è superiore alla rendita catastale rivalutata;
  • Per le unità non locate, è prevista la maggiorazione del reddito nella misura di un terzo della rendita catastale rivalutata se sono possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali e sono utilizzate direttamente dal possessore o dai suoi familiari, anche come residenze secondarie, o tenute a disposizione (art. 41).

Altro problema, è quello della prima casa: rientra o meno nell’IRPEF? Qual è il fondamento giuridico del pagamento delle tasse sulla prima casa? Io non produco reddito se abito in casa mia, quindi finisce per essere una tassa patrimoniale, poi c’è anche un discorso politico, quindi è una situazione MOLTO delicata. Originariamente faceva parte dell’imponibile, mentre ora non lo è più (lo troviamo nella disciplina dell’IMU). L’IMU sulla prima casa finisce per assorbire l’IRPEF sulla prima.

REDDITI DI CAPITALE

Il reddito di capitale è il reddito che deriva dall’impiego dei propri risparmi/disponibilità economiche. Possiamo avere utili o dividendi. Le caratteristiche che accomunano tali rediti possono essere così sintetizzate:

  • Si tratta di provenienti, in denaro o in natura, derivanti dall’impiego di denaro od altri beni;
  • Non sono percepiti nel’esercizio di attività d’impresa (altrimenti sarebbero componenti di reddito d’impresa);
  • Sono generalmente tassati alla fonte, ossia è il soggetto che li eroga ad effettuare una  ritenuta (a titolo definitivo o di acconto) o ad assoggettarli ad imposta sostituiva.

I redditi di capitale sono tassati in base al principio d’imputazione per cassa: essi sono, infatti, parte del reddito complessivo per il periodo d’imposta in cui sono stati percepiti, senza alcuna deduzione.

La tassazione dei redditi di capitale si differenzia in base al tipo di reddito e alla natura del soggetto precettore. L’aliquota applicabile alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale realizzati da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e dai trust è pari al 26%.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

È il reddito che deriva da un’attività di lavoro prestato in subordinazione. Sono incluse tutte le erogazioni effettuate dal datore di lavoro a prescindere dalle prestazioni effettivamente svolte (indennità di malattia, di maternità, ecc..).

Il reddito è tassato al lordo e non alle spese, con alcune deduzioni forfettarie per chi non arriva ai livelli di reddito. Sono tassati a titolo di acconto.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

È un reddito che deriva da un’attività di lavoro non subordinato. Sono tali i redditi che derivano dall’esercizio di arti o professioni. Per arti e professioni di intende l’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diversa da quelle d’impresa, anche se esercitata in forma di associazione priva di personalità giuridica (art. 53 TUIR).

Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti (in denaro o in natura) nel periodo d’imposta e le spese sostenute nel medesimo periodo per l’esercizio dell’attività; quindi vale il criterio di cassa ( e non quello di competenza). In più si è stabilita un’aliquota forfettaria pari al 20%.

REDDITI DIVERSI

Nella categoria redditi diversi, menzionati nell’art. 67 TUIR, il legislatore ha fatto confluire tutti quei redditi che non rientrano nelle categorie precedenti, in quanto privi di uno dei requisiti propri di tali categorie: è il caso, ad esempio, dei redditi derivanti dall’esercizio non abituale di attività di lavoro autonomo, per i quali manca il requisito dell’abitualità che caratterizza la produzione di lavoro autonomo.

Vi rientrano:

  • le plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreno;
  • le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni;
  • le plusvalenze sulle cessioni dei titoli di partecipazione (Azioni e altri titoli, che danno luogo alla produzione di un reddito di capitalo o di impresa nel momento in cui vengono distribuiti i dividendi). Si distinguono partecipazioni qualificate e non a seconda della percentuale di partecipazione al capitale della società.

CONCLUSIONE

L’IRPEF è stata pensata come una imposta personale che si applica a ciascun soggetto dell’ordinamento secondo criteri diversi; un’imposta di carattere progressivo (reddito maggiore, tassazione maggiore) che risponde al principio di solidarietà previsto nella nostra Costituzione. Se andiamo ad esaminare tutto quello che abbiamo visto viene fuori che chi veramente paga l’IRPEF è prevalentemente il lavoratore dipendente.



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