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Eurocodici e prevenzione incendi (II Parte)

In Italia, oltre al Decreto 16 febbraio 2007 con cui sono state recepite diverse indicazioni imposte dalla normativa europea che va sotto il nome di “eurocodici” e di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, è stato emanato anche il decreto 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Con questo decreto sono state adottate le norme che stabiliscono in funzione del tipo di edificio la prestazione di resistenza al fuoco che le strutture devono garantire e, pertanto, si deve tenere presente che la resistenza al fuoco è una caratteristica dei singoli elementi strutturali ed è valutata secondo norme internazionali, adottate, oggi, anche in Italia.

Per quanto riguarda la durata all’incendio di questi elementi, invece, è il suddetto decreto che stabilisce in relazione all’attività svolta nell’edificio quale deve essere il margine di sicurezza in termini di durata all’incendio che l’elemento (trave, pilastro, solaio, muro ecc.) deve garantire.

Si tratta dunque di una conferma e rielaborazione della parte dedicata alla protezione al fuoco delle costruzioni, contenuta nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14/9/2005[1], recante norme tecniche per la costruzioni.

Con questo decreto sono stati aggiornati i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco.

Il decreto tiene conto di precedenti norme tra cui:

  1. DLGS 8.3.2006 n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del CNVVF[2];
  2. Direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988;
  3. DPR n. 246 del 21 aprile 1993, recante l’approvazione del regolamento concernente l’attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
  4. DPR 12/1.1998, n.37, recante l’approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
  5. DM 4 maggio 1998 recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
  6. DPR 29/7/1982, n.577, recante l’approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi; prevenzione e di vigilanza;
  7. DM delle Infrastrutture e dei trasporti 14/9/2005,[3] recante norme tecniche per la costruzioni

Infine riportiamo come esempio la nuova definizione di Carico d’incendio;

Per qf si intende il valore nominale del carico d’incendio specifico da determinarsi secondo la formula:

qf = Σ (gi * Hi * mi * Ψi) / A; [MJ/m2]

dove:

gi = massa dell’i-esimo materiale combustibile [kg]

Hi = potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combustibile [MJ/kg] I valori di H, dei materiali combustibili possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716:2002 ovvero essere mutuati dalla letteratura tecnica;

mi = fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili

Ψi = fattore di limitazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi;

A = superficie in pianta lorda del compartimento [m2].

 


 

[1] pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. della Rep. Italiana n. 222 del 23 settembre 2005

[2] a norma dell’art. 11 della L.29 luglio 2003, n.229

[3] pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. della Rep. Italiana n. 222 del 23 settembre 2005



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