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Collaudo dell’Impianto di Condizionamento

Una volta realizzato un impianto di condizionamento, sempre più spesso, forse per mancanza di tempo o per una scarsa conoscenza di sistemi e strumenti di misura, le fasi di taratura e di commissioning[1] vengono tralasciate rendendo più difficile la verifica e l’apposizione di un benestare tecnico di corretto funzionamento. Pertanto, qui di seguito, accenniamo ad un semplice elenco dei contenuti “base” necessari per collaudare un impianto di condizionamento[2]:

  1. Esame a vista.
  2. Misura della velocità dell’aria: nelle canalizzazioni (V<=6 m/s); nelle zone occupate (V<=0,2 m/s); all’uscita delle bocchette.
  3. Controllo del livello sonoro delle macchine (gruppi frigoriferi, condizionatori ambiente, fan-coil).
  4. Misura della differenza del livello sonoro tra impianti fermi ed in funzione.
  5. Verifica delle temperature e dell’umidità.
  6. Fotografie dei particolari costruttivi.
  7. Documentazione a supporto (schemi funzionali e topografici, schede tecniche di taratura e bilanciamento).
  8. Marche utilizzate (verifica congruenza dei requisiti di progettazione).
  9. Funzionamento a seguito di un brusco aumento della temperatura.
  10. Presenza di schemi, di segnaletica con informazioni sulla sicurezza e sul funzionamento.
  11. Accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione.
  12. Varie ed eventuali (congruenza con ulteriori clausole contrattuali)
  13. Certificato di collaudo[3].

Per approfondimenti, in calce, segnaliamo una sitografia essenziale:

  1. aicarr.org
  2. expoclima.net

[1] Il processo di Commissioning, ampiamente diffuso nel mondo anglosassone, è sinteticamente definibile come “un processo di gestione del progetto (nel significato inglese di “project”, da non confondere con il più restrittivo “design”) per ottenere, verificare e documentare che le prestazioni dell’edificio, degli impianti e degli equipaggiamenti soddisfino obbiettivi e criteri ben definiti” (Wikipedia).

[2] Le attività di collaudo di un impianto di condizionamento rappresentano ad oggi quella che può essere considerata una vera e propria specializzazione. Nel collaudatore si devono ritrovare sia le nozioni specifiche del progettista che quelle dell’installatore, oltre che un’adeguata conoscenza del quadro normativo e legislativo.

[3] Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, è il regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, abrogando il precedente Decreto del Presidente della Repubblica 447/1991, parte del testo unico dell’edilizia DPR 447/1991 (Capo V della parte II, articoli, dal 107 al 121) e la precedente Legge 46/90. Con l’emanazione del DM 37/2008, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sicurezza degli impianti negli edifici, ma soprattutto viene ripreso dalla normativa sostituita l’obbligo di rilascio della Dichiarazione di Conformità relativa alle opere impiantistiche realizzate, come prescritto all’art. 7. La Dichiarazione di Conformità dev’essere rilasciata dall’impresa esecutrice al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto. Tale prescrizione, pertanto, impone l’obbligo di collaudo completo degli impianti realizzati.



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1 Comment

  1. giulio di nicola

    manca soltanto, nel caso di impianto acqua aria la misura della temperatura dell’ acqua in mandata e in ritorno.
    se funziona bene il salto termico deve essere almeno di – 5 -7 gradi. di solito i due campi sono 7-12 oppure 8-15.

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