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Il Senato

La composizione del Senato è stata disciplinata dall’art. 57 della Costituzione che dispone l‘elezione del Senato su base regionale in ragione di un Senatore ogni duecentomila abitanti. Successivamente la legge costituzionale 27 dicembre 1963 n. 3 ha fissato il numero dei Senatori elettivi a 315 ed ha prescritto che nessuna regione può avere un numero di Senatori inferiori a sette, tranne il Molise che ne ha soltanto due e la Valle d‘Aosta che ne ha uno.
La medesima legge prescrive che la ripartizione dei Senatori per regioni va fatta in proporzione alla popolazione delle regioni stesse, calcolata in base all’ultimo censimento effettuato.
Il Senato è quindi un’assemblea, in massima parte, elettiva.
Diciamo in massima parte perché ai 315 Senatori elettivi occorre aggiungere quelli che la Costituzione rende Senatori di diritto e quelli di nomina del Presidente della Repubblica. L’art. 59 della Costituzione stabilisce che è Senatore di diritto chi è stato Presidente della Repubblica; stabilisce inoltre che cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati Senatori a vita dal Presidente della Repubblica.
Il Senato perciò, è composto da 315 membri elettivi, più cinque Senatori di nomina presidenziale, più gli ex Presidenti della Repubblica in vita.
Possono essere eletti Senatori tutti i cittadini che godono dei diritti politici ed abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. Partecipano all’elezione del Senato tutti gli elettori che abbiano superato il venticinquesimo anno di età. I Senatori elettivi durano in carica cinque anni. In tal senso è stato modificato l’art. 60 della Costituzione dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963 n. 2.
Il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati possono essere sciolti dal Presidente della Repubblica anche prima che scada il periodo di cinque anni.
Le elezioni generali per l’elezione delle nuove Camere, Senato e Camera dei Deputati, debbono essere tenute entro settanta giorni dalla scadenza delle precedenti, siano esse scadute per l’esaurirsi del periodo di anni cinque previsto dalla Costituzione e dalla legge costituzionale sopracitata, o siano state sciolte dal Presidente della Repubblica.

Il periodo di tempo in cui le Camere rimangono in carica è detto Legislatura.
Sia il Senato che la Camera dei Deputati, oltre ad operare secondo le norme costituzionali, fissano, ciascuna nel proprio ambito, dei regolamenti per la procedura dei rispettivi lavori. Esse si eleggono un Presidente, dei Vice-Presidenti e dei Questori.
Ciascuna Camera oltre a riunirsi in aula ed in assemblea comprendente tutti i suoi membri, si divide in Commissioni delle quali fa parte un numero di Parlamentari designati dall’Assemblea di cui la Commissione è parte.
Alle Commissioni può essere assegnata la funzione di esaminare un progetto o disegno di legge che poi sarà discusso ed approvato dall’intera assemblea in aula; si dice allora che la Commissione opera in sede referente. Alle Commissioni può invece essere assegnato un disegno o progetto di legge perché lo tramuti essa in legge; si dice allora che la Commissione opera in sede legislativa.



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