Dall’entrata in vigore del DPR 445/2000 molti lettori continuano a chiedere chiarimenti. Rivediamo cosa dice la Legge.
Autocertificazione
L’autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni (per CERTIFICATO si intende il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche – art.1 comma f) DPR 445/2000). Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato. La firma non deve essere più autenticata. L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l’autorità giudiziaria, atti da trasmettere all’estero.
Atto di Notorietà
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà E’ l’apposita dichiarazione, prevista dal DPR 445/200, che deve essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono per comprovare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio. E’ regolata dall’art. 47 dell DPR anzidetto
Perizia Asseverata
La perizia asseverata si ritiene essere una perizia stragiudiziale, formata cioè al di fuori di uno specifico processo, e per essa si presta giuramento al fine di attestare la fedele e corretta esecuzione della perizia stessa. La legge prevede (art. 5 del R.D. n. 1366 del 09 Ottobre 1922 in combinato con all.1 del D.Lgvo. n.179 del 1 Dicembre 2009) che l’asseverazione sia un atto pubblico di competenza del Cancelliere, infatti così recita la norma: «gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore riecheggiano che l’atto notorio sia formato davanti al magistrato». Quindi se per asseverazione si intende prestare giuramento davanti ad un pubblico ufficiale, ben si comprende come non abbia senso distinguere fra perizia giurata e perizia asseverata. Il giurare senza la presenza del pubblico ufficiale non ha alcun significato giuridico poiché il giurante non assume da se stesso la qualità di pubblico ufficiale. La Cassazione Penale, Sez III, Sentenza n. 27699/2010 chiarisce che il termine “asseverare” ha il significato di “affermare con solennità”; e cioè di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità – affidabilità del contenuto. Il potere di asseverazione spetta a tutti i cancellieri degli Uffici Giudiziari, compresi quelli addetti agli Uffici del Giudice di Pace. Il perito che intende richiedere l’asseverazione della propria perizia deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere, il quale lo invita a giurare di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidategli allo scopo di far conoscere al giudice la verità. Più specificamente, il perito deve presentarsi in Cancelleria munito di un documento di identità e consegnare i fogli della perizia con gli eventuali allegati, uniti mediante spillatura, rilegatura o altro. I fogli, inoltre, devono essere timbrati e firmati dal perito, comprese le congiunzioni dei fogli, e nell’ultima pagina deve essere indicata la data in cui il documento è stato redatto. Infine deve essere allegato il “Verbale di Giuramento”. Qualora la perizia dovesse essere trasmessa all’estero è necessario procedere anche alla legalizzazione della firma del Cancelliere che ha proceduto all’asseverazione.
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