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Messa in Stato di accusa del Presidente della Repubblica

Se ne parla tanto, ma leggendo la Legge fondamentale dello Stato la cosa non è molto chiara. Il Presidente della Repubblica è posto, nella nostra Costituzione, al di fuori dei tre poteri fondamentali dello Stato. In caso di impedimento, sia permanente o temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Presidente del Senato. Come noto la Costituzione non dice a chi compete stabilire l’impedimento del Presidente

quindi si ritiene che competa al Governo ed ai Presidenti delle due Camere. Provvederà il Presedente della Camera dei Deputati in caso di impedimento permanente ad indire le elezioni del Presidente entro quindici giorni. Per quanto concerne le reponsabilità del Presidente bisogna distinguere fra responsabilità politica e responsabilità giuridica (Penale e Civile). Non è politicamente responsabile in via istituzionale poiché gli atti controfirmati sono sotto la responsabilità dei ministri proponenti. Da un punto di vista giuridico il Presidente, nell’esercizio delle sue funzioni, risponde solo di Alto Tradimento e Attentato alla Costituzione. Questi reati non sono previsti dal codice penale e quanto di seguito riportato è l’opinione comune. Si configura l’Alto Tradimento nel caso di un comportamento doloso riguardante una violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica; si configura Attentato alla Costituzione ogni comportamento doloso che come scopo è diretto a sovvertire le isitituzoni o a violare in maniera deliberata la Costituzione.

 

Dei poteri del Presidente della Repubblica ne abbiamo parlato qui



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