Invalido l’accertamento operato senza il previo avvertimento della facoltà di farsi assistere da un legale. Appunti, precisazioni e riflessioni.
Il test dell’etilometro eseguito senza avere previamente avvertito la persona sottoposta all’esame che può farsi assistere da un avvocato è nullo. E per questo l’imputato va assolto. E’ quanto ha stabilito di recente il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale Penale di Genova che ha
prosciolto un uomo che nel 2007 si era schiantato con l’auto a San Fruttuoso, in provincia di Genova. L’uomo, raggiunto sul luogo del sinistro dalle forze dell’ordine, era stato sottoposto alla prova dell’alcool-test che aveva evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,48 g/l. Il soggetto alla guida non risultava dunque del tutto sobrio, se si considera che il tasso minimo con cui si viene sanzionati è di 0,5 g/l. L’uomo era stato perciò condannato a 20 giorni di arresto con decreto penale. Il difensore si era opposto ed il primo giudice gli aveva dato ragione. Il procuratore generale aveva però impugnato l’assoluzione facendo ricorso in Cassazione. Le Sezioni Unite avevano annullato il provvedimento trasmettendo di nuovo gli atti a Genova per proseguire il giudizio dinnanzi ad un altro giudice tenuto ad adeguarsi al principio-guida dettato dalla Cassazione stessa. Il nuovo GIP investito del processo ha pertanto assolto definitivamente l’automobilista. La pronuncia, benché nelle settimane precedenti abbia suscitato il tam-tam mediatico, non costituisce in realtà una novità assoluta nel panorama giurisprudenziale, ed in ogni caso deve essere letta attentamente perché contiene delle precisazioni importanti in punto di procedura penale. Già nel 2005, difatti, il GIP di Udine aveva assolto un automobilista che non era stato informato dagli agenti che avrebbe potuto richiedere la presenza di un avvocato durante il test del palloncino. In quel caso l’uomo venne inizialmente condannato ad una sanzione di 900 euro e alla sospensione della patente di guida. Ma l’avvocato dell’automobilista, a seguito di impugnazione, dimostrò che erano state violate le garanzie di difesa determinando l’assoluzione finale del proprio assistito. Dunque se l’agente accertatore non avverte l’automobilista che è suo diritto farsi assistere da un avvocato al momento dell’accertamento, il guidatore (una volta eseguito l’alcoltest) dovrà farlo presente quanto prima al pubblico ministero incaricato delle indagini preliminari, con memoria a firma d’avvocato: qualora infatti sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), il cittadino sarà assoggettato a procedimento penale e sarà iscritto nel registro degli indagati. Appare opportuno puntualizzare, tuttavia, che la violazione del diritto dell’automobilista emergerà soltanto se il guidatore sarà rapido nel “denunciare” il fatto prima della chiusura della fase procedimentale, posto che per la Cassazione si tratta pur sempre di “nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente”. La pronuncia della Cassazione non enuncia tuttavia un principio valido in assoluto, poiché essa contiene una precisazione “tecnica” non trascurabile. E’ indubbio, difatti, che alla categoria di atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere appartengano anche gli accertamenti “sulla persona” che gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando il pubblico ministero ancora non abbia assunto la direzione delle indagini preliminari, devono, a norma dell’art. 354 c.p.p., compiere in caso di urgenza e di indifferibilità, segnatamente se sussiste il pericolo che “le tracce del reato” si alterino, vadano disperse o, comunque, si modifichino. E’ l’art. 356 c.p.p. a prevedere che agli accertamenti in questione ha facoltà di assistere il difensore della persona nei cui confronti sono eseguiti. Ciò premesso – osserva invero la Corte di Cassazione – non può tuttavia trascurarsi che le disposizioni menzionate presuppongono pur sempre che un reato sia stato commesso e che la polizia giudiziaria debba rilevarne con urgenza le tracce. Se così è, l’accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza (o meglio della misura della concentrazione alcoolica nell’aria alveolare espirata) rientra tra gli anzidetti accertamenti “sulla persona” soltanto nel caso in cui la polizia giudiziaria debba assicurare alle indagini le tracce di un reato che assume commesso. E ciò, di regola, accade nella sola ipotesi in cui la polizia giudiziaria ritenga di poter desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza (poi indicato dai verbalizzanti nella notizia di reato). Ma nel caso in cui il c.d. alcooltest venga eseguito (e ciò si verifica con una certa frequenza) in via esplorativa, è da escludere che il verbale dell’accertamento rientri negli ambiti delineati dai menzionati artt. 354 e 356 c.p.p.: in casi siffatti, invero, è l’alcooltest, all’esito dell’intera sequenza procedimentale, a portare all’acquisizione di una notizia di reato sulla condotta tenuta dal conducente del veicolo. E’ altresì doveroso precisare che la polizia giudiziaria è tenuta, nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 c.p.p., ad avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ma non è tenuta ad avvertire il difensore nominato, né ad attenderne l’arrivo sul posto (e, del resto, l’attesa potrebbe compromettere il risultato del test dell’etilometro, portando a diminuire il tasso alcolemico del conducente fermato). Ma attenzione: se esistono precise garanzie di rilevanza costituzionale ed è vero che la legge la devono rispettare tutti (forze dell’ordine incluse), un guidatore ubriaco è pur sempre un pericolo pubblico, e gli incidenti stradali dovuti all’alcol rappresentano statisticamente più di un quinto del totale. Il consiglio, personalissimo. è quello di evitare assolutamente ogni bevanda alcolica prima di mettersi alla guida, conservando comunque in vettura sempre uno o più alcoltest monouso (reperibili a basso costo anche in farmacia) da utilizzare specie se si dovrà tornare a casa dopo una cenetta tra amici. Perché gli italiani, è noto, sono tradizionalmente un popolo con la “cultura del vino”. Ma non si scherza con la propria vita, né con quella degli altri.
Avv. Vincenzo Del Duca
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