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D.lgs. 23/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015 n° 54 sono stati pubblicati i primi due decreti attuativi della legge delega in materia di lavoro del 10 dicembre 2014 n° 22. Sono il decreto 4 aprile 2015 n° 22 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, e il decreto 4 aprile 2015 n° 23 recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il più innovativo è certamente il d.lgs. 23/2015 che sostanzialmente modifica la normativa sul licenziamento per i nuovi contratti a tempo indeterminato: la prima importante novità che crea una situazione del tutto nuova nel mondo del lavoro sarà la compresenza, a partire dalle nuove assunzioni, di lavoratori che a parità di contratto, avranno tutele differenti; per coloro che avevano già un contratto a tempo indeterminato permangono infatti le tutele fino alle ultime modifiche alla l.300/1970 risalenti alla l.92/2012, la cosiddetta legge Fornero.

 

Con questa nuova forma contrattuale, chiamata contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, la disciplina dei licenziamenti riduce sensibilmente la discrezionalità del giudice sulla possibilità di reintegro del lavoratore: l’articolo 2, al comma 1, stabilisce infatti che in caso di licenziamenti per giustificato motivo o per giusta causa per i quali non vi siano riscontrati gli estremi per un licenziamento, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro a risarcire il lavoratore con un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di quattro ed un massimo di 24. Il reintegro può essere imposto dal giudice solo quando direttamente in sede di giudizio sia provata l’insussistenza del fatto materiale contestato.

 

La stessa tutela risarcitoria e non più reintegrativa è prevista per i licenziamenti collettivi in caso di violazione delle procedure, come stabilisce l’articolo 10 del suddetto decreto.

 

L’articolo 1 infine, per i licenziamenti intimati in forma orale e per quelli discriminatori conserva le tutele reintegrative.



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