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ADUC – AVVERTENZE

Scheda Pratica Disabili

PREMESSA, DEFINIZIONI

Prima di elencare le agevolazioni di cui possono godere i disabili, e’ bene riportare le definizioni di legge che inquadrano i soggetti aventi diritto.


Non esiste una definizione univoca della disabilita’. L’organizzazione mondiale della sanita’ (OMS) offre una lettura molto ampia del concetto, dove disabilita’ e’ una qualsiasi condizione di limitazione delle capacita’ funzionali -intese come fisiologiche e/o psicologiche- e di partecipazione sociale vissuta dall’individuo, nell’ambiente dove vive, in conseguenza al proprio stato di salute (si veda la “classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilita’ e della salute”, “ICF”, del Maggio 2001).

Tuttavia, al di la’ di questa ampia visione, utilizzabile in determinati ambiti, ai fini del godimento delle agevolazioni di cui trattiamo in questa scheda sono rilevanti le definizioni della legge italiana.


Legge 104/1992 art.3: e’ persona handicappata

1. colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e’ causa di difficolta’ di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita’ complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’eta’, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita’.


Ai fini del godimento delle agevolazioni, rientrano in questa categoria i disabili con handicap psichico o mentale, quelli con grave limitazione della capacita’ di deambulazione o affetti da pluriamputazioni nonche’ quelli con ridotte o impedite capacita’ motorie.


Legge 138/2001 art.2/3/4: e’ persona non vedente il soggetto colpito da cecita’ totale o cecita’ parziale, nonche’ gli ipovedenti gravi.

Sono ciechi totali

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e’ inferiore al 3 per cento

Sono ciechi parziali

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e’ inferiore al 10 per cento.

Sono ipovedenti gravi

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e’ inferiore al 30 per cento.

(si veda anche Circolare agenzia entrate 72/2001)


Legge 68/1999: e’ persona sordomuta quella colpita da sordita’ dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (legge 68/1999 art.1).

(si veda anche Circolare agenzia entrate 72/2001)


Per usufruire dei benefici, la situazione di handicap deve risultare certificata dalle apposite commissioni pubbliche presso le ASL -commissioni per l’accertamento dell’handicap- che rilasciano delle certificazioni o dei verbali (a seconda del tipo di disabilita’).


DEDUZIONE FISCALE SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI DISABILI GRAVI

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche (spese relative a prestazioni di medici generici e acquisto medicinali) nonche’ le spese per l’assistenza personale (assistenza infermieristica, riabilitativa, assistenza di base, etc.) sostenute dai disabili con grave e permanente invalidita’ o menomazione (vedi in premessa, la legge104/92 art.3) o dai familiari per loro conto.

In caso di ricovero in una struttura di assistenza sono deducibili esclusivamente le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Non puo’ essere quindi dedotta l’intera retta pagata ma solo una parte, che deve ovviamente essere indicata distintamente nella documentazione rilasciata dalla struttura.


Nota: Le spese sanitarie specialistiche (analisi, visite specialistiche, operazioni chirurgiche) godono invece della detrazione fiscale del 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro effettuata non sul reddito ma sull’imposta lorda dovuta.


Fonte normativa: Dpr 917/86 artt.10 e 15


DETRAZIONE FISCALE PER FIGLI DISABILI

Sono detraibili dall’imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

– euro 1.020 per ogni figlio portatore di handicap, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sia fiscalmente a carico;

– euro 1.120 nei casi suddetti quando il figlio abbia meno di tre anni.

A questi importi si aggiungono 200 euro per ogni figlio se i figli totali sono tre o piu’ .

Il calcolo di queste detrazioni non e’ semplice, in realta’. Quelle suddette sono infatti “teoriche”, e la reale cifra detraibile diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi se lo stesso arriva a 95.000 euro. Per determinare la detrazione si deve moltiplicare la detrazione teorica per un coefficiente che vien fuori dividendo la cifra residua tra 95.000 e il proprio reddito (95.000 meno il proprio reddito) e 95.000.

Per maggiori dettagli, anche sulla ripartizione della detrazione tra genitori in casi particolari come la separazione, si veda l’articolo di legge sotto riportato o la guida dell’agenzia delle entrate, entrambi inseriti tra il link utili in calce a questa scheda.


Fonte normativa: D.p.r.917/86 art.12 comma 1 lettera c


DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO VEICOLI

Sono detraibili dall’imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

– 19% delle spese per l’acquisto di veicoli, usati o nuovi, anche se prodotti in serie ed adattati in funzione delle suddette limitazioni.

Questa detrazione e’ usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita’ motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita’ di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche’ dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennita’ di accompagnamento. Per le ultime tre categorie non e’ necessario che il veicolo sia adattato (al contrario, lo deve essere se il veicolo e’ acquistato da un disabile motorio, vedi nota *).

Alla stessa detrazione sono anche soggetti gli acquisti di soli autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti (per le definizioni vedi in premessa).

Il limite della spesa su cui calcolare la detrazione e’ di 18.075,99 euro, da cui va tolto il rimborso assicurativo nei casi in cui risultasse che il veicolo e’ stato rubato e non ritrovato. Il documento comprovante la spesa deve essere intestato al disabile (se questi ha reddito superiore a 2.840,51 euro) o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

La detrazione puo’ essere goduta una sola volta in quattro anni per un solo veicolo, salvi i casi in cui lo stesso risulti nel frattempo cancellato al PRA. In alternativa, essa puo’ essere ripartita in quattro quote annuali costanti e dello stesso importo.


Attenzione! Come per le agevolazioni inerenti l’Iva ridotta (vedi piu’ avanti), anche in questo caso valgono le specifiche dettate dalla Finanziaria 2007, ovvero:

– se il veicolo viene venduto o donato prima che siano decorsi due anni dall’acquisto, e’ dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessita’ dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti;

– le agevolazioni sono riconosciute a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.


Sono compresi

– autovetture;

– motoveicoli e autoveicoli per trasporto promiscuo;

– motoveicoli e autoveicoli per trasporti specifici dei disabili;

– motocarrozzette;

– autocaravan.

(per le definizioni vedi d.lgs.285/92 art.53 comma 1 lettere b,c,f e art.54 comma 1 lettere a, c, f, m.


Note

– Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti e dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche dettate dal Ministero delle finanze.

– (*) Per gli adattamenti dei veicoli destinati ai disabili si vedano disposizioni del Ministero delle finanze e la circolare Agenzia delle entrate n.46/2001.


Fonte normativa: Dpr 917/1986 art.15 comma 1 lettera c. Vedi anche legge 388/2000 art.30 comma 7.


DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO MEZZI PER ACCOMPAGNAMENTO, LOCOMOZIONE E SOLLEVAMENTO

Sono detraibili dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi:

– il 19% delle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento destinati ai soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti (vedi la legge 104/92 art.3).

Sono incluse carrozzelle, stampelle, impianti di sollevamento, servoscala, etc.

La detrazione e’ ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.


Nota: tra i “mezzi” necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida.


Fonte normativa: Dpr 917/86 art.15


DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO AUSILI TECNICI ED INFORMATICI

Sono detraibili dall’imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

– 19% delle spese sostenute per acquistare sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti (vedi la legge 104/92 art.3),

Sono qui compresi le poltrone per i non deambulanti, gli apparecchi per il contenimento di fratture ed ernie o per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, gli arti artificiali.

Tra i sussidi informatici vi sono fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.

La detrazione e’ ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.


Fonte normativa: Dpr 917/86 art.15


ASSISTENZA IN AEROPORTO

I portatori di handicap, come tutti coloro che hanno difficolta’ nell’uso del mezzo di trasporto aereo per qualsiasi disabilita’ fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, per motivi di eta’, etc.) godono di assistenza particolare nel caso debbano prendere un aereo.

Esiste una tutela della compagnia aerea, in termini di diritti di imbarco, essenzialmente, e una tutela del gestore dell’aeroporto (per gli accessi alle varie aree).


Fonte normativa: Regolamento (CE) n. 1107/2006


Rita Sabelli

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