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Piano Lavoro Amianto

Il capo III del Titolo IX “Sostanze pericolose” del testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) fornisce precise indicazioni sui rischi connessi all’esposizione all’amianto e sugli obblighi connessi.

In particolare, l’art. 250 prevede che “prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio”.

L’art. 256 prevede, inoltre, che il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, “debba predisporre un piano di lavoro: copia di tale piano deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori”.

Qualora vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione meccanica (azione che potrebbe  intaccare l’integrità del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve  presentare all’organo di vigilanza la notifica in conformità a quanto prescritto dall’art. 250 (es. lavori di sovracopertura di lastre in cemento-amianto).

Gli adempimenti previsti dal testo unico sulla sicurezza sono dettagliatamente illustrati nelle “Linee Guida per la redazione del piano di lavoro per la rimozione di amianto o materiali contenenti amianto rese disponibili dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell’ASL di Novara.

Il documento illustra passo passo tutte le informazioni che il piano deve contenerne e che sono di seguito riportate.

A – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

B – OGGETTO DEI LAVORI

C – TECNICHE LAVORATIVE

D – MISURE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI

E – RIFIUTI

F – INDICAZIONI PER L’IMPRESA ESECUTRICE



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