La Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro ha fornito di recente alcuni importanti chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza.
Quali attività rientrano tra i requisiti dei coordinatori della sicurezza?
L’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 annovera tra i requisiti professionali richiesti al coordinatore della sicurezza l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni.
Allo scopo di chiarire la natura di tali mansioni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stilato un elenco di attività e lo ha sottoposto alla Commissione che ha ritenuto tale elenco conforme alla norma.
Riportiamo di seguito l’elenco delle attività proposte dal CNI e approvate dalla Commissione per gli Interpelli:
- attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.
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