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Coordinatori per la Sicurezza

La Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro ha fornito di recente alcuni importanti chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza.

Quali attività rientrano tra i requisiti dei coordinatori della sicurezza?

L’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 annovera tra i requisiti professionali richiesti al coordinatore della sicurezza l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni.

Allo scopo di chiarire la natura di tali mansioni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stilato un elenco di attività e lo ha sottoposto alla Commissione che ha ritenuto tale elenco conforme alla norma.

Riportiamo di seguito l’elenco delle attività proposte dal CNI e approvate dalla Commissione per gli Interpelli:

  • attività di direttore di cantiere;
  • attività di capo cantiere;
  • attività di capo squadra;
  • attività di direttore dei lavori;
  • attività di direttore operativo di cantiere;
  • attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
  • attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
  • attività di responsabile dei lavori;
  • attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
  • attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.


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