È illegittimo chiedere una nuova liquidazione relativamente a titoli edilizi rilasciati in precedenza.
Lo ha chiarito il TAR Lazio con la Sentenza n. 9285 del 2 settembre 2014 che dichiara illegittima la Determinazione dell’Assemblea Capitolina
(19 luglio 2012, n. 31) circa la sua applicazione retroattiva dal primo gennaio 2012 su titoli edilizi già rilasciati, richiedendo indebitamente nuove somme a conguaglio delle precedenti.
Qui la sentenza
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