Il pagamento del costo di costruzione è un tributo dovuto in relazione al carico urbanistico conseguente alla realizzazione del fabbricato ed è connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare. Lo Lo chiarisce la Sentenza del 3 giugno 2014, n. 249 del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo.
Quindi se la concessione edilizia non è stata utilizzata, ossia se non c’è stata l’effettiva realizzazione dell’opera, gli devono essere restituiti dalla amministrazione al contribuente tali tributi.
Altro tema sono le Verande. Molto chiaro l’indirizzo.
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