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Potere legislativo in Italia

L’esercizio del potere legislativo, ogni tanto vale la pena ricordarlo, il potere cioè di approvare le leggi che regolano, disciplinano ed ordinano la vita della collettività, appartiene al Parlamento in maniera esclusiva, nel senso cioè che è un potere esercitato soltanto dal Parlamento. L’iniziativa di presentare al Parlamento delle norme codificate perché esso le tramuti in legge, può essere presa:

  1. Dal Governo;
  2. Dai singoli parlamentari;
  3. Dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro;
  4. Da almeno 50.000 elettori;
  5. Dai Consigli Regionali.

Se l’iniziativa è presa dal governo, il testo presentato al Parlamento è detto disegno di legge, negli altri casi è detto progetto di legge. Il disegno di legge o il progetto di legge può indifferentemente essere presentato prima o alla Camera de Deputati al Senato. Ogni disegno o progetto di legge, presentato ad una delle due Camere, richiede una discussione e una approvazione. La discussione serve a precisare le necessitò a cui le norme vogliono andare incontro, ad avere una visione esatta ed approfondita dei problemi che si vogliono risolvere e quindi ad adeguare le norme stesse alle finalità che si vogliono conseguire. L’approvazione si consegue attraverso una votazione. Il disegno o progetto di legge si intende approvato, nel testo definitivamente redatto dai Parlamentari nel corso della discussione, se su di esso e sui suoi singoli articoli si esprime favorevolmente la maggioranza dei Parlamentari. Da quanto è stato detto appare chiaro che il testo del disegno o progetto di legge può subire modifiche o correzioni da parte dei Parlamentari. Quello che conta e fa legge è il testo definitivamente approvato. Un disegno o progetto di legge, approvato da una delle due Camere, deve passare all’altra Camera ed essere approvato anche da questa. Ove il testo approvato da una delle Camere fosse modificato dall’altra, la prima Camera deve tornare ad esaminare il testo modificato ed approvarlo. Il testo, così approvato, deve ancora essere promulgato dal Presidente della Repubblica. Questi, ove ne ravvisi la necessità, può rinviare la legge alle Camere e chiedere che esse riesaminino il progetto. Se però le Camere non lo modificano, il Presidente della Repubblica deve promulgarlo. Il cittadino è vincolato all’osservanza, dopo 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, un giornale che pubblica i testi ufficiali delle leggi e dei decreti. Ogni legge, oltre alla firma del Presidente della Repubblica, reca la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, quella del Ministro di Grazia e Giustizia, che, nella sua qualità di Ministro Guardasigilli, vi appone anche il sigillo di Stato.



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