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D.Lgs. 81/2008 – Verifiche Periodiche Attrezzature

In base all’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, per ogni attrezzatura vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente (cfr. dettaglio articolo del Decreto di seguito). Le modalità di verifica sulle attrezzature e i criteri per l’abilitazione dei relativi soggetti verificatori sono stati definiti dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, in vigore dal 23 maggio 2012.

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto dirigenziale 29 settembre 2014 che contiene il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

Il nuovo elenco sostituisce completamente il precedente (allegato al Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014).

 

 

D.Lgs. 81/2008

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro

……omissis…………………………………………….

Comma 11.

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale  dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta52. Una volta decorso inutilmente il  termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti  pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera  scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o  privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL  può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al  presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al  presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore  di lavoro.




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