Il pubblico ministero (PM) è un organo vero e proprio designato dallo Stato o da altre istituzioni, a seconda della Nazione, per favorire il rispetto della legge e per valutare le azioni penali di un individuo. E’ istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali per minorenni ed i Tribunali ordinari.

Il pubblico ministero esercita dunque l’azione penale vera e propria che condurrà poi al successivo processo, all’interno del quale sarà la controparte dell’imputato. Il pubblico ministero si occupa infatti di trovare le prove d’accusa nei confronti di coloro che commettono reati, violando le leggi. Le prove raccolte dal pubblico ministero vengono poi presentate in tribunale e utilizzate per accusare l’assistito di un determinato avvocato, che invece si occupa della difesa. Il PM dunque:

a)      Esercita l’azione penale;

b)      svolge le indagini preliminari;

c)      interviene in tutte le udienze penale delle Corti e di Tribunali;

d)     richiede al giudice i provvedimenti quali misure cautelari, intercettazioni etc;

e)      esegue i provvedimenti del giudice;

f)       dirige la polizia giudiziaria.

Il giudice per le indagini preliminari (GIP) svolge compiti di garanzia dei diritti dei cittadini sottoposti ad indagini da parte del PM ovvero:

a)      Fissa l’udienza preliminare;

b)      autorizza la proroga delle indagini;

c)      convalida l’arrest in flagranza ed il fermo operati dal PM e dalla Polizia Giudiziaria

In sintesi al GIP sono assegnate le funzioni atte a garantire l’indagato nella fase delle indagini preliminari.

 

Il giudice dell’udienza preliminare (GUP) è la figura preposta a decidere, durante l’udienza preliminare, sulla richiesta del pubblico ministero di rinviare a giudizio l’indagato. Fa da spartiacque fra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio. Al termine delle indagini preliminari il PM richiede l’archiviazione o il rinvio a giudizio; il GIP fissa l’udienza, il PM espone i risultati delle indagini e le prove che giustificano l’eventuale rinvio a giudizio. Prendono parte alla discussione davanti al GIP l’imputato (se vuole rilasciare dichiarazioni spontanee), i difensori ed i PM (che possono replicare una sola volta). Finita la discussione il GUP valuta se disporre il giudizio o sentenza di non luogo a procedere. Il Magistrato che ha svolto funzioni da GIP non potrà svolgere anche quella di GUP. Il GIP diventa GUP nei processi per direttissima, cioè quando vi è la flagranza, e quando entrambe le parti, accusa e difesa, sono d’accordo e richiedono il patteggiamento o il rito abbreviato. Con il patteggiamento, l’imputato ammette di aver commesso il reato e in cambio della confessione e di non aver ulteriormente intasato il sistema giudiziario, il GIP diventa giudicante e lo condanna, applicandogli uno sconto di un terzo della pena, più sconti su multe, se ci sono.