Apr
18th
left
right

Collaudo dell’Impianto elettrico

Una volta realizzato un impianto elettrico, è importante effettuare le fasi di taratura e di commissioning[1] così da agevolare l’apposizione di un benestare tecnico di corretto funzionamento[2]. Pertanto, qui di seguito, accenniamo ad un semplice elenco dei contenuti “base” necessari per collaudare un impianto elettrico[3].

 

 

  1. Esame a vista per accertare, avvalendosi anche della documentazione di progetto, che i componenti dell’impianto elettrico siano conformi alle prescrizioni di sicurezza; scelti correttamente, non danneggiati.
  2. Verifica della continuità del circuito equipotenziale di protezione.
  3. Misura[4] dell’impedenza dell’anello di guasto e idoneità del corrispondente
    dispositivo di protezione contro le sovracorrenti[5].
  4. Fotografie delle apparecchiature (quadri, particolari costruttivi, particolari di montaggio delle canaline porta cavi, ecc.).
  5. Prova dei dispositivi differenziali (verifica idoneità corrente differenziale).
  6. Verifica se è possibile sfilare i cavi.
  7. Verifica del coordinamento delle protezioni con la linea.
  8. Documentazione a supporto (schemi funzionali e topografici, schede tecniche di taratura).
  9. Prova di c.c. per la verifica della selettività di intervento degli interruttori.
  10. Marche utilizzate (verifica congruenza dei requisiti di progettazione).
  11. Presenza di schemi, di segnaletica con informazioni sulla sicurezza e sul funzionamento.
  12. Accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione.
  13. Varie ed eventuali (congruenza con ulteriori clausole contrattuali)
  14. Certificato di collaudo[6].

Sitografia:

https://www.ceinorme.it/it/

https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx

https://www.elektro.it/

[1] Il processo di Commissioning, ampiamente diffuso nel mondo anglosassone, è sinteticamente definibile come “un processo di gestione del progetto (nel significato inglese di “project”, da non confondere con il più restrittivo “design”) per ottenere, verificare e documentare che le prestazioni dell’edificio, degli impianti e degli equipaggiamenti soddisfino obbiettivi e criteri ben definiti” (Wikipedia).

[2] Le norme norma (CEI 64-8 variante V3) prevedono tre livelli di prestazione e fruibilità, contraddistinti da una dotazione funzionale minima e da una suddivisione dei circuiti terminali in funzione della metratura dell’appartamento (la superficie da considerare è quella calpestabile, espressa in metri quadrati: livello 1: è obbligatorio per ottenere la dichiarazione di conformità dell’impianto, rappresenta la dotazione minima; livello 2: prevede una maggiore fruibilità degli impianti attraverso un numero maggiore di prese di corrente e dei circuiti, il videocitofono e il controllo dei carichi elettrici; livello 3: prevede dotazioni impiantistiche ampie e innovative, compresa l’integrazione domotica.

[3] Le attività di collaudo di un impianto elettrico rappresentano ad oggi quella che può essere considerata una vera e propria specializzazione. Nel collaudatore si devono ritrovare sia le nozioni specifiche del progettista che quelle dell’installatore, oltre che un’adeguata conoscenza del quadro normativo e legislativo (in continua evoluzione col progresso tecnologico).

[4] Prestare attenzione poiché nella maggior parte dei casi si sta eseguendo un Lavoro Elettrico in Prossimità secondo la norma CEI 11-27. La persona che esegue la misura deve quindi essere stata riconosciuta “Idonea” dal Datore di lavoro ed è richiesto l’utilizzo di guanti dielettrici.

[5] La misura dell’impedenza dell’anello di guasto serve a verificare il corretto intervento dei sistemi di protezione da contatti indiretti. Lo scopo è di verificare che, a fronte di un guasto franco a terra, tale da mandare le masse dell’impianto in tensione (comportando un pericolo per la salute delle persone), la corrente che si instaura sia sufficientemente elevata. In questo modo si ha l’intervento tempestivo delle protezioni magnetiche sui conduttori di fase e quindi l’interruzione automatica dell’alimentazione.

[6] Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, è il regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, abrogando il precedente Decreto del Presidente della Repubblica 447/1991, parte del testo unico dell’edilizia DPR 447/1991 (Capo V della parte II, articoli, dal 107 al 121) e la precedente Legge 46/90. Inoltre con l’emanazione del DM 37/2008, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sicurezza degli impianti negli edifici, ma soprattutto viene ripreso dalla normativa sostituita l’obbligo di rilascio della Dichiarazione di Conformità relativa alle opere impiantistiche realizzate, come prescritto all’art. 7. La Dichiarazione di Conformità dev’essere rilasciata dall’impresa esecutrice al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto. Tale prescrizione, pertanto, impone l’obbligo di collaudo completo degli impianti realizzati.



© 2la.it - Riproduzione riservata.

1 Comment

  1. giulio di nicola

    serve anche la dichiarazione di conformita’ dell’ installatore o del collaudatore e, se l’impianto ha piu’ di 6kW di potenza massima impegnata, anche del progetto elettrico.

    Reply

Lascia un commento giulio di nicola Cancella il commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *