Quando impugnare una contravvenzione stradale
LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
In tali casi l’Autorità dovrà notificare un verbale di accertamento entro 150 giorni dalla violazione: il mancato rispetto di questo termine costituisce un primo valido motivo di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
I VIZI DEL VERBALE
Si può impugnare un verbale di accertamento nel quale sia omessa (o non risulti chiaramente espressa) anche soltanto una delle seguenti indicazioni:
1. nome del trasgressore;
2. tipo di veicolo e la relativa targa;
3. giorno e ora della violazione;
4. luogo della violazione (strada, numero civico, chilometrica…);
5. descrizione dell’infrazione e articolo di legge;
6. indicazione degli agenti accertatori;
7. importo della sanzione (espressa anche in euro) con indicazione della possibilità di adempiere al pagamento in misura ridotta;
8. termini e modalità per l’impugnazione;
9. in caso di contestazione differita, vanno indicate le motivazioni che giustificano la omessa contestazione immediata (espresse non genericamente, ma in modo dettagliato);
NOTA: Il d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito nella L. 1° agosto 2002, n. 168) ha stabilito che gli accertamenti mediante autovelox e altri dispositivi tecnici di controllo a distanza – per verificare l’eccesso di velocità e il divieto di sorpasso – possano essere sanzionati senza l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione al guidatore: la contestazione non è obbligatoria per gli accertamenti su autostrade e su superstrade; sulle altre strade, invece, l’utilizzazione dei mezzi di rilevazione elettronici è subordinata alla valutazione preventiva e all’identificazione dei luoghi da parte del Prefetto, come luoghi nei quali “non è possibile il fermo dei veicoli senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti” (art. 4, 2° comma, d.l. 121/2002).
Se, pertanto, la violazione si riferisce al superamento del limite di velocità accertato tramite apparecchi elettronici il verbale dovrà ulteriormente indicare:
1. il modello di apparecchio utilizzato;
2. la tollerabilità, accertata in percentuale, dello strumento;
3. la verifica della funzionalità del rilevatore;
4. le modalità di utilizzo del rilevatore (questa indicazione è necessaria in particolare per il Telelaser – sentenza n. 196, 12/7/2000 del Tribunale di Padova);
5. l’omologazione del Ministero delle Infrastrutture (nel caso di accertamento effettuato tramite apparecchi completamente automatici);
6. il provvedimento prefettizio che individua le strade “nelle quali non è possibile il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico e all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati” (art. 4 d.l. 121/2002).
Il trasgressore, in assenza anche di una sola delle indicazioni richieste dalla legge può impugnare il verbale di accertamento e può altresì ricorrere per MOTIVI DI FATTO, purché sia in grado di fornirne la prova di non aver commesso la violazione contestata (esempio: nel giorno in cui l’infrazione è stata rilevata il trasgressore era in casa malato…).
COME FARE RICORSO
Al Prefetto entro 60 giorni
(il termine decorre dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, se successiva);
Al Giudice di Pace entro 30 giorni (secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione il termine per impugnare il verbale davanti all’Autorità Giudiziaria sarebbe di 60 giorni).
NOTA: al Giudice di Pace si può ricorrere anche per impugnare il provvedimento di rigetto del Prefetto, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione prefettizia.
IL RICORSO AL PREFETTO va presentato o trasmesso a mezzo raccomandata a.r. all’ufficio o comando a cui appartiene l’organo accertatore (ad es. polizia stradale, vigili urbani…), ma deve recare comunque l’intestazione “Ricorso al Prefetto”.
Quest’ultimo, secondo quanto previsto dalla L. 240/2000 (articolo 18) deve provvedere nel termine di 120 giorni complessivi (90+30) dalla data indicata sulla cartolina di avviso di ricevimento del ricorso.
Come detto, avverso il provvedimento prefettizio è possibile ricorrere davanti al Giudice di Pace entro il termine di ulteriori 30 giorni dalla notifica dell’atto di ingiunzione.
ATTENZIONE: in caso di rigetto del ricorso, il Prefetto emetterà ordinanza ingiunzione per una sanzione doppia rispetto a quella originariamente inflitta.
IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE va depositato presso la cancelleria dello stesso, trattenendo copia degli atti ed informandosi sugli adempimenti successivi: inizia un vero e proprio procedimento civile, nel quale il cittadino può difendersi senza la necessaria assistenza di un avvocato.
IMPORTANTE: se si paga la sanzione non è possibile proporre nessun tipo di ricorso.
SE NON SI PAGA
Se il trasgressore non paga la sanzione richiesta nè presenta ricorso, l’Autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute secondo la disciplina della esenzione delle imposte indirette, a mezzo del servizio esattoriale: verranno notificati la cartella esattoriale e l’avviso di mora, quindi si procederà al pignoramento.
Tutti questi atti amministrativi sono comunque impugnabili, ma solo presso il Giudice di Pace, nel termine di 30 giorni dalla notifica, per motivi formali, ovvero per denunciare le mancata notifica del verbale (se si è certi che non sia mai stato recapitato) ovvero l’avvenuto pagamento (se si è conservato la relativa attestazione).
LA PRESCRIZIONE
E’ comunque possibile impugnare le cartelle esattoriali che vengano notificate quando sono già decorsi 5 anni dalla data della commessa violazione (o della notifica del verbale) sempre che durante questo lasso di tempo, non siano intervenuti atti interruttivi (come la notifica di avvisi di mora o simili).
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