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19th
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L’incostituzionalità del Jobs Act

Con l’espressione Jobs Act si intende una legge di riforma del lavoro, promossa e attuata in Italia dal governo Renzi tra il 2014 e il 2015. La traduzione letterale, seppur con qualche errore, dovrebbe essere “Legge sui lavori”. Molte persone sostengono che Renzi abbia voluto evocare il Jobs Act di Obama ovvero una legge americana sui finanziamenti per l’avvio delle piccole imprese, le famose Startups. Ma soffermiamoci un po’ di più sul termine “Job” che in italiano significa lavoro. Prima di tutto, cos’è il lavoro? Il termine “Lavoro” deriva a sua volta dal latino labor che racchiude il significato di fatica.

Infatti, è proprio per questo motivo che al giorno d’oggi si utilizza l’espressione comune “andiamo a lavorare” in quanto è come se si stesse dicendo “andiamo a faticare”.

 

 

In ambito sociale, invece, potremmo dire che lavorare vuol dire occupare il proprio tempo nel fare qualcosa di produttivo, spesso traendone un vantaggio economico. Ed è proprio qui che appare il contratto di lavoro: un contratto a prestazioni corrispettive dove entrambe le parti si impegnano l’una a favore dell’altra. Ed è qui che appaiono anche il lavoratore subordinato o meglio “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art 2094 Codice Civile) e la sua controparte: il datore di lavoro. Il datore di lavoro possiede tre tipi di potere nei confronti del suo sottoposto: Il potere direttivo, il potere di controllo e il potere disciplinare. Noi ci soffermeremo su quest’ultimo, il potere disciplinare, per poi discutere sui licenziamenti e soprattutto per collegarci al Jobs Act di Renzi.

Un delle prerogative del datore di lavoro è quella di erogare sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore subordinato. Le sanzioni sono quelle previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: Il rimprovero orale, il rimprovero scritto, la multa (non superiore a 4 ore), la sospensione (non superiore a 10 giorni) e infine il licenziamento disciplinare. Queste, possono essere direttamente erogate al lavoratore il quale, in seguito, deciderà se contestarle davanti al giudice.

 

Per quanto riguarda il licenziamento, come le dimissioni, è un atto di recesso cioè è il ritiro unilaterale del rapporto di lavoro. L’unica differenza è che le dimissioni sono un atto di recesso gestito dal lavoratore, il licenziamento è un atto di recesso gestito dal datore di lavoro. Inoltre, al contrario delle dimissioni, al giorno d’oggi il licenziamento non è più un atto libero. In passato il Codice Civile consentiva una libertà infinita di licenziamento. A partire dalla legge 300/1970 o meglio, dallo Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro che decide di licenziare, deve dare obbligatoriamente un preavviso e riferire anche la giusta causa o il giustificato motivo dell’atto; salvo ovviamente i casi gravi di licenziamento in tronco. La sanzione prevista per la violazione di questi obblighi, è la reintegra del lavoratore e quindi il pieno ripristino del rapporto di lavoro.

 

 

E qui arriviamo al Jobs Act di Renzi! Con DLgs n° 23 del 4 Marzo 2015, la reintegra del lavoratore che ha dimostrato la nullità e l’illegittimità del suo licenziamento, si limita solo ai casi gravi di licenziamento discriminatorio, ritorsivo e orale. In poche parole questo significa che se un lavoratore viene licenziato senza una giusta causa oppure senza un giustificato motivo che sia esso oggettivo o soggettivo; riceverà solamente la magra consolazione di un risarcimento che, oltretutto, è stato anche ridotto al minimo!

Insomma, è come tornare indietro nel tempo: si è spezzata la marcia al progresso.

A questo punto ci chiediamo: siamo in presenza di una legge di riforma incostituzionale? Il Jobs Act non sta forse violando le norme della nostra Costituzione Repubblicana? Infatti, è vero che c’è libertà di licenziamento perché rientra nella libertà economica che è prevista dall’art. 41 della Costituzione; però è vero anche che il secondo comma dell’art. 41 afferma che l’iniziativa economica non può svolgersi in danno all’utilità sociale! E c’è anche l’art. 4 che espone il principio fondamentale secondo cui l’individuo ha diritto a mantenere il posto di lavoro, se non in caso di trasgressione o di giustificato motivo. Per non parlare poi dell’art. 1 che afferma “L’Italia è una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro”! Ma quale lavoro?

Cari cittadini italiani, lascio a voi la riflessione.



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