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Il decreto 102/2014

Uno dei principali strumenti a livello europeo per affrontare le sfide determinate dalla dipendenza dalle importazioni di energia e dalla scarsità di risorse energetiche è l’incremento dell’efficienza energetica dei siti produttivi.

Si tratta di uno strumento che è discende anche dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. In altri termini l’efficienza energetica sta assumendo un’importanza determinante nell’ambito della competitività internazionale delle imprese.

In tale contesto si inserisce nella legislazione della nostra Repubblica il Decreto Legislativo del 4 luglio 2014, n. 102  dal titolo “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica, ponendo degli obblighi alle imprese al fine del raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico.

Riassumiamone i punti salienti sono:

  1. Obbligo di audit energetici

Il D. Lgs. N. 102 del 4 luglio 2014[1] recependo la Direttiva 2012/27/UE prevede l’esecuzione, a cura di società di servizi energetici, di una diagnosi energetica ( “Audit Energetico”) entro il 5 dicembre 2015 (e successivamente ogni 4 anni) nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale[2].

  1. Vantaggi per imprese certificate

L’impresa obbligata all’audit energetico, che ha adottato un sistema di gestione EMAS[3] o conforme alle norme EN ISO 14001[4] o ISO 50001[5] può considerarsi adempiente rispetto al D. Lgs. n.102 se il sistema di gestione in essere include un audit energetico conforme ai requisiti del D. Lgs.

  1. Ruolo dell’ENEA[6]

L’esito dell’audit energetico dovrà in tutti i casi essere trasmesso ad ENEA a cura del legale rappresentante dell’impresa soggetta all’obbligo. In qualità di ente preposto al controllo, ENEA verificherà la conformità dell’audit rispetto alle prescrizioni dell’allegato 2 al D. Lgs., selezionando un campione significativo pari ad almeno il 3% della aziende obbligate (nel caso di audit effettuato da soggetti esterni all’azienda) e verificando invece il 100% degli audit energetici svolti da auditor interni alle aziende.

  1. Regime sanzionatorio (Art. 16)

E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro in caso di inadempienza completa che risulta dimezzata in caso di mancata conformità dell’audit energetico alle prescrizioni del D. Lgs.

In un precedente articolo[7] su questa testata si è parlato di una ricerca sui benefici che si ottengono nell’adozione della norma ISO 14001 suddetta. I risultati di quella indagine evidenziavano che i principali benefici ottenuti dalle imprese risultavano essere di “tipo organizzativo e di miglioramento delle performance ambientali, minore invece era l’importanza attribuita ai benefici di natura economica”. Tuttavia l’orientamento indicato dal decreto 102 conferma che il percorso intrapreso da chi ha scelto una certificazione della propria gestione ambientale è vincente, infatti come segnalato al punto 2, il decreto considera questi soggetti già adempienti.

 

 


[1] Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102  – Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014) (Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014)

[2] A partire dal 19 luglio 2016 potranno svolgere gli audit energetici solo soggetti certificati in base alle norme UNI CEI 11352 (per le ESCo – Energy Service Company) o UNI CEI 11339 (per gli Esperti in Gestione dell’Energia).

[3] Eco Management and Audit Scheme in riferimento al Regolamento CE n. 1221/2009

[4] Identifica uno standard internazionale di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione.

[5] Basato sul ciclo Plan-Do-­Check-Act (pianifica-esegui-controlla-migliora), l’ISO 50001 stabilisce una serie di requisiti per l’attuazione di politiche energetiche con obiettivi concreti, come l’adozione di misure per ridurre e controllare il consumo energetico, verificare il risparmio e pianificare gli interventi migliorativi in maniera continuativa. Questo standard fornisce le linee guida necessarie per essere in linea con i requisiti della riduzione delle emissioni di CO2: fondato sulla conformità normativa, presenta una struttura simile alla ISO 14001 e può essere agevolmente integrato con i sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente eventualmente già presenti in azienda.

[6] L’ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con 9 centri sul territorio nazionale e oltre 2700 dipendenti.

[7] https://www.2la.it/mondo/603-iso-14001-cosa-pensano-imprese-e-professionisti.html



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