Apr
25th
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La risarcibilità dell’immagine imprenditoriale lesa dall’agire illegittimo della pubblica amministrazione.

Segnaliamo all’attenzione dei nostri lettori due importanti sentenze “gemelle” del Tar Lazio di Roma depositate il 30 agosto 2010, dalle quali sembra essersi oramai avviato un vero e proprio orientamento univoco in punto di ammissibilità del risarcimento del danno per l’imprenditore leso

nella propria immagine professionale da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione. Oggetto di decisione sono stati i pretesi danni riportati da un imprenditore agricolo nel lasso temporale in cui è stato ingiustamente privato, in forza di un provvedimento – poi revocato ed annullato – adottato nei suoi confronti da un ente di rilevanza pubblicistica, della possibilità di concludere contratti e beneficiare di erogazioni e finanziamenti pubblici. La difesa giudiziale dell’imprenditore si è incentrata sull’immagine commerciale dello stesso nonché sul suo onore, decoro e sulla sua reputazione personali, quali diritti inviolabili della persona che trovano la propria matrice direttamente nella nostra carta costituzionale, oltre che nella Carta di Nizza contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190. L’intervento del Tar Lazio ha innanzitutto puntualizzato come, in tema di danno risarcibile, alla diminuzione patrimoniale ben può aggiungersi, ove ne sussistano i presupposti, il pregiudizio subito dall’individuo in termini di danno morale, biologico e/o esistenziale. I Giudici di Via Flaminia hanno quindi precisato che l’imprenditore, privato della propria attività a seguito di un provvedimento illegittimo, ben potrebbe riportare anche la lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, con particolare riguardo agli artt. 4, 36 e 41 Cost.: tale danno, qualificato di tipo esistenziale, si identifica con una compromissione dell’autostima, del benessere e della sfera relazionale del danneggiato, in termini suscettibili di apprezzamento presuntivo e di liquidazione in via equitativa. Nel caso di specie il Tar ha concluso affermando che il ricorrente, seppur non del tutto privato della propria attività imprenditoriale bensì solo della possibilità di beneficiare delle erogazioni pubbliche e di stipulare contratti con la pubblica amministrazione in forza di un provvedimento poi rivelatosi illegittimo, certamente ha sofferto una lesione della propria immagine imprenditoriale. La somma liquidata in favore dell’imprenditore, utilizzando il metodo equitativo, è stata di Euro 30.000,00. In motivazione non sono mancati espressi riferimenti anche alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI , 6 maggio 2008, n. 2015) e della Corte di Cassazione (Sez. Unite 11.11.2008 n. 26972), laddove essi hanno confermato che “… il danno esistenziale – da intendere come pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile nel fare reddittuale del soggetto nel senso che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento”.

Quanto alla prova del danno, pur ammettendosi che la stessa possa esser fornita anche per presunzioni semplici, incombe comunque pur sempre su colui che si assume danneggiato l’onere di allegare e specificare gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del danno medesimo. Certamente risarcibile rimane sempre il danno di natura strettamente economica e patrimoniale che un provvedimento interdittivo illegittimamente adottato dalla P.A. – seppur con efficacia per un limitato periodo temporale, e cioè dalla sua adozione al suo annullamento – con ogni evidenza ben può cagionare al libero professionista. Il danno patrimoniale, sebbene nel caso portato all’attenzione del Tar Lazio non è stato ritenuto risarcibile per mero difetto della sua puntuale dimostrazione in sede istruttoria, può infatti variamente consistere in un calo reddituale del volume degli affari verificatosi dopo l’adozione del provvedimento impugnato, o anche nel mancato introito di contributi pubblici in precedenza invece sempre regolarmente erogati in favore dell’imprenditore.

 

Avv. Vincenzo Del Duca

vincenzo.delduca@libero.it



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