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Pillole di Educazione Civica

Q.1) Quando viene messo in stato di accusa il Capo dello Stato? Da chi? Chi lo giudica e quali membri sono affiancati alla Corte Costituzionale?

A.1)  Il Capo dello Stato (Presidente della Repubblica) può essere messo in stato di accusa per Alto Tradimento o Attentato alla Costituzione (reati non previsti dal codice penale !!) dal Parlamento (Camera e Senato) in seduta comune. Lo giudica la Corte Costituzionale con l’integrazione di altri 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini stilato ogni 9 anni dal Parlamento tra cittadini con età per essere eletti Senatori (almeno 25 anni). (art. 83-91 della Costituzione)

Q.2) Quali sono le differenze fra una Repubblica Parlamentare e una Repubblica Presidenziale?

A.2)  In una Repubblica Presidenziale il Capo del Governo (Premier o Primo Ministro) è anche Presidente della Repubblica è eletto dal popolo come, nel caso americano, il Congresso. E’ lasciato al Congresso un potere molto penetrante di controllo finanziario ed il potere Legislativo. Nel caso di una Repubblica Parlamentare il Capo dello Stato è neutrale ed ha poteri di rappresentanza, di stimolo e di controllo. Il Parlamento ha un ruolo fondamentale (in Italia si ha un bicameralismo perfetto) e dà la fiducia al Potere Esecutivo (Governo).

Q.3)  Ministri, chi li nomina? Chi è il Sottosegretario di Stato? Cosa è il Consiglio di Gabinetto? Chi sono i Ministri senza portafoglio?

A.3)  Dopo le consultazione post-elettorali fatte dal Presidente della Repubblica viene scelto chi sarà il Presidente del Consiglio il quale accetterà con riserva l’incarico di formare un nuovo Governo. Quando avrà definito la “squadra” di Ministri tornerà dal Presidente dicendo di essere pronto ad accettare l’incarico. A questo punto il Capo di Stato emana tre decreti tutti controfirmati dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri: 1 – Nomina del nuovo “Premier”; 2 – Nomina dei Ministri; 3 – Dimissioni del Governo precedente. Prima di assumere le funzioni i ministri ed il Premier giurano nelle mani del Presidente della Repubblica e quindi, entro 10 gg, tutto l’esecutivo si presenta in Parlamento per la fiducia. La fiducia avviene votando una mozione di fiducia redatta da parte dei Gruppi Parlamentari di Maggioranza e votata per appello nominale dai presenti. I Ministri possono essere in un numero diverso dal massimo numero di Dicasteri (Ministeri) pari a 14 previsti per legge. Tra i primi atti del nuovo Governo c’è quello di nominare i Vice Presidente del Consiglio ed i Sottosegretari di Stato che coadiuvano i Ministri tramite apposite Deleghe previste con DPR. Il ruolo di Viceministro, in numero massimo di dieci, è previsto scegliendo fra i Sottosegretari. Anche questo ruolo non ha il “peso” di un Ministro ma è presente, un Viceministro, con tanto di deleghe al tavolo del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Gabinetto è un organo collegiale composto dal Premier e, in genere, dai Ministri dei Dicasteri più importanti. Il Governo prevedendo un numero massimo di Dicasteri pari a 14 può nominare un Ministro senza assegnarli un Dicastero. Tale Ministro munito di deleghe è un Ministro senza Portafoglio.

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